Esecuzione del giudicato nel giudizio di ottemperanza: ordine all’Amministrazione e rigetto dell’astreinte (TAR Lazio n. 10500 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento del giudicato grava sull’Amministrazione intimata, la quale deve provare di aver dato esecuzione al comando giurisdizionale o di essere incorsa in circostanze sopravvenute ostative. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine assegnato e può nominare fin da subito il commissario ad acta, che provvederà in caso di infruttuoso decorso del termine. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. deve, invece, essere esclusa quando il ritardo non assume proporzioni tali da rivelare una carente volontà di adempiere, anche in considerazione dell’estensione del contenzioso, non risultando equa la previsione dell’astreinte.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma per gli anni scolastici indicati, oltre interessi e spese di lite. Il titolo era passato in giudicato, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di adempiere, con nomina di un commissario ad acta e applicazione di penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza offrire prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa fondata alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova e dell’art. 64 c.p.a.. L’Amministrazione, infatti, non aveva dimostrato in giudizio di aver adempiuto al comando giurisdizionale, né aveva allegato ragioni o circostanze sopravvenute ostative all’esecuzione. Ne discende l’accoglimento della domanda, con la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato nel termine di giorni sessanta dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha, contestualmente, nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in caso di ulteriore inerzia, nel termine di giorni sessanta decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Tribunale l’ha respinta. Il ritardo dell’Amministrazione, pur esistente, non è apparso di ampiezza tale da essere indicativo di una carente volontà di adempiere; la previsione dell’astreinte non è stata ritenuta equa, anche considerando l’estensione significativa del contenzioso in materia. Si tratta di una valutazione che il giudice compie in concreto, ponderando la gravità dell’inadempimento e le circostanze del caso.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in misura ridotta con riferimento ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016), tenuto conto di quanto già liquidato nella sentenza ottemperanda e della parziale soccombenza reciproca in relazione alla domanda di penalità.
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Nota della Redazione
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