Sanzione per inottemperanza alla demolizione non applicabile all’acquirente successivo (TAR Emilia-Romagna n. 1046 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione ha natura afflittiva e non ripristinatoria: essa presuppone l’imputabilità colpevole dell’inottemperanza, che deve essere riferita al soggetto che aveva la disponibilità dell’opera alla scadenza del termine perentorio di demolizione. Ne consegue che è illegittima l’irrogazione della sanzione a carico di chi sia divenuto proprietario dell’area in epoca successiva alla consumazione dell’illecito istantaneo con effetti permanenti, ancorché indicato nei registri immobiliari come intestatario del bene. Resta invece ferma l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime, effetto traslativo ope legis verificatosi alla scadenza dei novanta giorni, che segue l’opera abusiva come obbligazione propter rem e prescinde dalla titolarità attuale.

Il Fatto

Con ordinanza del 13 dicembre 2004 il Comune aveva ingiunto alla società allora proprietaria la demolizione di opere abusive realizzate senza permesso di costruire. L’impugnazione dell’ordinanza si era conclusa con la perenzione del ricorso in appello e il provvedimento era divenuto definitivo. Nel 2009 le società odierne ricorrenti avevano acquistato l’area dal dante causa responsabile dell’abuso; nel 2016 il Comune aveva accertato la mancata ottemperanza e l’effetto traslativo dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Con gli atti impugnati del marzo 2022 l’ente locale aveva disposto l’immissione in possesso, la costituzione di servitù e la trascrizione dell’acquisizione, irrogando altresì la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire nei confronti delle società ricorrenti, in solido con i responsabili dell’abuso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito, riconoscendo natura provvedimentale agli atti gravati: l’atto di immissione in possesso e trascrizione, pure a efficacia dichiarativa dell’acquisizione già realizzata ipso iure, conserva effetti pregiudizievoli verso le società intestatarie nei registri immobiliari, mentre la sanzione pecuniaria è espressione di autonomo potere e non effetto obbligato dell’inottemperanza.

Richiamato il percorso ricostruttivo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, il Tribunale ha distinto le diverse fasi del procedimento repressivo: dall’accertamento dell’abuso edilizio, illecito permanente non soggetto a decadenza, all’ordinanza di demolizione, alla produzione dell’effetto traslativo ope legis alla scadenza dei novanta giorni, fino all’irrogazione della sanzione pecuniaria introdotta dalla legge n. 164/2014, che presuppone l’imputabilità colpevole dell’inottemperanza, diversamente dall’ingiunzione demolitoria destinata a chi ha la disponibilità dell’opera.

Con riguardo all’atto di immissione in possesso e trascrizione, il ricorso è stato rigettato: ogni censura sulla consistenza e qualificazione dell’abuso è inammissibile per il giudicato formatosi sulle pregresse impugnazioni, e l’atto contesta si presenta come vincolata conseguenza dell’accertamento definitivo dell’inottemperanza, volta ad adeguare la pubblicità immobiliare all’effetto traslativo già prodottosi secondo il principio di continuità delle trascrizioni. Nessun affidamento tutelabile può vantare chi ha acquistato un’area su cui insiste un abuso edilizio accertato, potendo semmai far valere pretese risarcitorie nei confronti del proprio dante causa.

La sanzione pecuniaria è stata invece annullata nei confronti delle ricorrenti: divenute proprietarie dopo la scadenza del termine di demolizione, non possono essere ritenute colpevoli dell’inottemperanza, illecito ormai consumato. La comunicazione di ripresa del procedimento del 2016 attiene al profilo propter rem dell’onere di ripristino, ma non vale a fondare la responsabilità afflittiva, che richiede un nesso soggettivo con l’illecito sotteso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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