Ricorso inammissibile contro avvio procedimento e sospensione lavori (TAR Lazio n. 10177 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio edilizio, trattandosi di atto endoprocedimentale non avente autonoma capacità lesiva, in quanto funzionale esclusivamente alla partecipazione procedimentale dell’interessato. L’eventuale contestuale ordine di sospensione dei lavori, adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura provvisoria e cautelare, con efficacia temporalmente limitata, e perde automaticamente i propri effetti decorso il termine di legge di 45 giorni, senza che ne derivi una lesione attuale e permanente della posizione soggettiva del privato. L’annullamento dell’atto deve essere idoneo a procurare un’utilità concreta e attuale al ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la determinazione con cui il Comune di Roma Capitale aveva dato comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio per lavori edilizi privi di titolo abilitativo, ingiungendo contestualmente l’immediata sospensione di eventuali ulteriori lavori abusivi in corso. A sostegno del ricorso deducevano la violazione degli artt. 19, 21-nonies e 6 della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, lamentando carenze istruttorie e motivazionali, travisamento dei fatti e violazione del principio del contraddittorio, in quanto l’atto si fondava su un diniego di condono non definitivo e si limitava a richiamare la sanatoria già negata, senza considerare la natura sopravvenuta del vincolo stradale e il pregiudizio economico arrecato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato, dando avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un duplice profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse: la determina impugnata aveva ad oggetto una mera comunicazione di avvio del procedimento e l’ordine di sospensione dei lavori aveva ormai esaurito i propri effetti.
Il Collegio ha chiarito che la comunicazione di avvio del procedimento, adottata ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, costituisce atto endoprocedimentale che, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile, non incidendo direttamente e in via definitiva sulla sfera giuridica del destinatario, ma essendo funzionale esclusivamente alla partecipazione procedimentale dell’interessato.
Quanto all’ordine di sospensione dei lavori, il TAR ha precisato che si tratta di misura provvisoria e cautelare, adottata al solo fine di evitare l’aggravamento della situazione di fatto nelle more dell’adozione dei provvedimenti repressivi definitivi. Tale ordine, ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, ha efficacia temporalmente limitata e perde automaticamente i propri effetti decorso il termine di legge di 45 giorni, senza che ne derivi alcuna lesione attuale e permanente della posizione soggettiva del privato.
Nel caso di specie, l’ordine di sospensione risulta notificato in data 18 giugno 2025 e ha quindi esaurito i propri effetti anteriormente alla notifica del ricorso (16 settembre 2025). L’eventuale annullamento dell’atto impugnato non sarebbe, pertanto, idoneo a procurare alcuna utilità concreta e attuale ai ricorrenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’esito in rito della controversia su questione rilevata d’ufficio dal Collegio.
Nota della Redazione
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