Nomina del commissario ad acta per inerzia nel bonus docenti (TAR Lazio n. 4562 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. è proponibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, condanna l’Amministrazione a provvedere nel termine assegnato e nomina sin da subito un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La liquidazione delle spese, in ragione della natura del giudizio, è effettuata in via forfettaria con applicazione dei minimi tariffari e della riduzione per l’assenza di questioni complesse.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (c.d. bonus docenti), prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Nonostante il giudicato favorevole, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di assicurare l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel caso di specie, l’attività richiesta alla P.A. non risultava essere stata svolta e dagli atti non emergevano elementi che dimostrassero il contrario né sopravvenienze ostative.
A fronte delle allegazioni della ricorrente, l’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non aveva fornito chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, condannando il Ministero a dare esecuzione al titolo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per garantire l’effettività della tutela, il TAR ha inoltre nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla competente Direzione generale, che, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione in caso di perdurante inadempimento entro i successivi 60 giorni. La nomina anticipata risponde all’esigenza di prevenire ulteriori ritardi nell’esecuzione del giudicato, evitando alla ricorrente la necessità di un nuovo accesso alla giustizia.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha liquidate forfettariamente in euro 800, oltre accessori, prendendo a riferimento i parametri delle esecuzioni mobiliari di cui al D.M. n. 55/2014. Ha applicato i minimi tariffari, considerato il carattere elementare del ricorso, e la riduzione del 30% per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, trattandosi di mera richiesta di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, richiamando le sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025.
Nota della Redazione
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