Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione e istanza di sanatoria pendente (Cons. Stato n. 5972 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata per l’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione che, secondo l’orientamento giurisprudenziale applicabile al momento del procedimento, era stata privata di efficacia dalla presentazione dell’istanza di sanatoria poi istruita dall’Amministrazione. Il Comune che abbia ritenuto ammissibile e istruito l’istanza di sanatoria deve agire in coerenza con i presupposti di tale orientamento: prima di constatare l’inottemperanza alla nuova ordinanza di demolizione deve attendere il decorso del termine di 90 giorni dalla sua notifica, in osservanza dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. È illegittima, e va annullata, l’ordinanza che dichiari inottemperante il privato il giorno successivo all’adozione della nuova ingiunzione.

Il Fatto

Un privato eseguiva opere in difformità dal permesso di costruire e veniva raggiunto da una prima ordinanza di demolizione. Presentava poi istanza di sanatoria, che l’Amministrazione istruiva comunicando il preavviso di diniego e, in seguito, il diniego definitivo. Con una successiva ordinanza il Comune, dato atto del diniego, ingiungeva nuovamente la demolizione e la rimessione in pristino, assegnando il termine di 90 giorni.

Il giorno successivo il Comune constatava l’inottemperanza e irrogava la sanzione pecuniaria nella misura massima. Il privato impugnava l’ordinanza di demolizione, il diniego di sanatoria e il provvedimento sanzionatorio. Il TAR respingeva integralmente il ricorso, confermando la legittimità di tutti gli atti. Il privato proponeva appello, censurando in particolare il provvedimento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale vigente all’epoca dei fatti. Fino al 2023 la giurisprudenza amministrativa ammetteva la presentazione dell’istanza di sanatoria anche oltre la scadenza del termine di 90 giorni e riteneva che l’istanza facesse venir meno l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che avrebbe dovuto essere reiterata dopo l’eventuale diniego.

Su tale assetto è intervenuta l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, che ha enunciato principi diversi: la mancata ottemperanza configura un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal primo illecito; l’atto di acquisizione al patrimonio comunale ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure alla scadenza del termine; l’istanza presentata a termine già decorso è sostanzialmente inammissibile, perché il bene non è più nella disponibilità del privato.

La Corte rileva però che tutti gli atti del procedimento sono anteriori a tale pronuncia. Il Comune ha ritenuto ammissibile e istruito l’istanza di sanatoria proprio sul presupposto che il privato avesse ancora la disponibilità del fondo e delle opere, presupposto coerente con la ritenuta perdita di efficacia della prima ordinanza di demolizione.

Da qui l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio. Il Comune avrebbe dovuto agire in coerenza con l’orientamento allora applicato: dopo il diniego e la reiterazione dell’ordinanza, prima di verificarne l’ottemperanza e di irrogare la sanzione, avrebbe dovuto attendere il decorso dei 90 giorni dalla notifica della nuova ingiunzione, che essa stessa assegnava. Constatando invece l’inottemperanza il giorno successivo, l’Amministrazione ha contravvenuto a quanto intimato e ai principi di collaborazione e buona fede, avendo per giunta negato la sanatoria per ragioni urbanistiche e non per tardività dell’istanza.

L’appello è pertanto accolto e il provvedimento sanzionatorio annullato. Le spese sono compensate, in considerazione del quadro giurisprudenziale ambiguo esistente all’epoca dell’adozione dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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