Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e penalità di mora (TAR Sicilia n. 697 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando sia accertato il passaggio in giudicato della pronuncia e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione rispetto al comando giudiziale integra inadempimento e giustifica l’ordine di dare attuazione al titolo, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando l’inadempimento si protragga senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentino complessità e l’Amministrazione non abbia rappresentato ragioni ostative.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta irrevocabile.
Decorso il termine di 120 giorni senza che l’Amministrazione attivasse la Carta e i relativi buoni elettronici, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e l’irrogazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e l’avvenuta notificazione della stessa presso l’Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Il ricorso è stato pertanto dichiarato ammissibile.
Nessun dubbio è stato ravvisato sull’appartenenza del titolo — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi attuabili mediante il rimedio di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha quindi ritenuto il ricorso fondato, poiché l’Amministrazione non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando giudiziale, permanendo la propria inerzia.
È stato così ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica della somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, oltre accessori di legge e spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, senza compenso ma con facoltà di subdelega, chiamato ad attivarsi su istanza del ricorrente in caso di vana scadenza del termine e a provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
Infine, è stata accolta la domanda di penalità di mora. Il Collegio ha escluso che l’applicazione risulti manifestamente iniqua, rilevando che l’inadempimento si protrae da mesi senza giustificazione, che i comportamenti imposti non presentano complessità e che l’Amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali calcolati sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza sino all’integrale adempimento e comunque non oltre il termine assegnato per l’esecuzione spontanea. Nel mandato del Commissario rientra anche il pagamento dell’eventuale penalità maturata.
Nota della Redazione
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