Ottemperanza per spese di lite e commissario ad acta su istanza del creditore (TAR Lombardia n. 2631 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento dell’Amministrazione la mancata esecuzione del capo della sentenza di merito concernente la condanna al pagamento delle spese legali in favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa. Ricorrono le condizioni per il giudizio di ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, conv. con legge n. 30 del 1997, quando la sentenza sia passata in giudicato e sia stata notificata all’Amministrazione. Il commissario ad acta, nominato sin dalla sentenza, assume le funzioni solo su istanza del creditore, decorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori antistatari della parte vittoriosa nel giudizio definito dinanzi al Tribunale di Milano, proponevano ricorso per ottemperanza avverso la sentenza n. 173/2024 del 17 gennaio 2024, nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non contestava l’inadempimento, ma la causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza ed era ancora inadempiente. La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero in data 23 giugno 2025.

Risultavano quindi soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione è stata conseguentemente condannata a dare piena esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spese entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in euro 800.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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