Sanzione pecuniaria per inottemperanza alla demolizione irretroattiva (TAR Lombardia n. 1126 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni ed sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se l’inottemperanza sia stata accertata successivamente. Il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative e la certezza dei rapporti giuridici impediscono di applicare una sanzione per un’omissione ormai consumata in un quadro normativo che prevedeva unicamente la perdita della proprietà. Il provvedimento acquisitivo limitato all’immobile abusivo e alla relativa area di sedime, entro la misura minima di legge, non richiede specificazione motivazionale ulteriore, costituendo effetto automatico dell’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
Un’imprenditrice agricola realizzava, nel compendio immobiliare di proprietà, cinque nuovi terrazzamenti, un piazzale di manovra e l’allargamento di una strada comunale. In relazione al piazzale e alla strada il Comune adottava, nel 2013, ordinanze di demolizione e ripristino; per i terrazzamenti, dopo un sopralluogo del 2021, l’amministrazione respingeva una SCIA in sanatoria e ordinava la riduzione in pristino.
Accertata l’inottemperanza, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio delle aree di sedime e irrogava sanzioni pecuniarie. La parte ricorrente impugnava tali provvedimenti deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria, sviamento di potere e violazione del principio di irretroattività delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previa riunione dei tre ricorsi, esamina anzitutto il giudizio relativo ai terrazzamenti. Escluso che l’intervento integri un mero movimento di terra ai sensi dell’art. 6, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, la sua consistenza impedisce di ricondurlo all’edilizia libera. L’amministrazione avrebbe però dovuto verificare la doppia conformità ex art. 36 TUE, accertando la strumentalità dell’opera all’attività agricola e la conservazione dei caratteri paesistici del contesto. Il provvedimento impugnato nulla dice su quest’ultimo profilo, incorrendo in difetto di istruttoria e di motivazione. Ne deriva l’annullamento del diniego di sanatoria, ai fini di un riesame, e dei consequenziali provvedimenti acquisitivi e sanzionatori per illegittimità derivata.
Quanto al piazzale e alla strada, il Collegio richiama i principi dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2023: la sanzione dell’art. 31, comma 4-bis, TUE non può applicarsi a chi abbia già consumato l’inottemperanza prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014. Poiché il termine di novanta giorni era scaduto nel febbraio 2014, epoca anteriore alla novella, la sanzione pecuniaria è illegittima per violazione dei principi di irretroattività, di tipicità e di certezza.
Sono invece infondate le censure avverso i provvedimenti acquisitivi. L’art. 31, comma 3, TUE richiede una motivazione dettagliata della superficie acquisita solo quando l’amministrazione intenda acquisire anche l’area ulteriore, non superiore al decuplo, necessaria per opere analoghe. Nel caso di specie il Comune ha limitato l’acquisizione alle sole aree di sedime, onde resta superfluo ogni ulteriore onere argomentativo. Esclusa la configurabilità di un’espropriazione occulta, i ricorsi sono accolti solo per i provvedimenti sanzionatori.
Nota della Redazione
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