Il condono edilizio non può essere esteso a opere non indicate nell’istanza (TAR Liguria n. 1029 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio ha ad oggetto esclusivamente le opere espressamente indicate nell’istanza e descritte negli elaborati allegati, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a), della l. n. 47/1985. L’amministrazione non può ampliare l’oggetto della domanda a opere non menzionate, essendo la disposizione di stretta interpretazione. La relazione paesaggistica, richiesta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, può essere legittimamente domandata dall’amministrazione preposta al vincolo anche nell’ambito di un procedimento di condono, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985. La risposta comunale a un atto di sollecito del privato, che esprime la volizione dell’ente sull’oggetto e sui profili di procedibilità dell’istanza, ha natura provvedimentale ed è impugnabile.
Il Fatto
Una società aveva presentato istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 649/1994 (già istanza ex art. 13 della l. n. 47/1985) per opere di sistemazione del terreno e per la posa di una pedana stagionale in legno. Successivamente, in relazione a una piscina in plastica montabile oggetto di ordinanze di demolizione, il Comune aveva escluso che tale manufatto fosse ricompreso nella domanda di condono, richiamando altresì un parere della Commissione locale per il paesaggio che aveva sospeso il giudizio paesaggistico, chiedendo documentazione integrativa.
La società impugnava la nota comunale, contestando che la domanda di condono non avesse ad oggetto anche la pedana e la piscina in plastica e sostenendo l’illegittimità della richiesta di una relazione paesaggistica, avendo già fornito ampia descrizione delle opere e del contesto paesaggistico. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di natura provvedimentale dell’atto e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità, rilevando che l’atto impugnato ha sicura valenza provvedimentale, sia in ragione dell’organo da cui promana (l’Ufficio edilizia privata) sia per il contenuto, che esprime la volizione dell’ente in ordine ai profili di procedibilità dell’istanza. Tale risposta non è una mera comunicazione, ma una determinazione suscettibile di ledere la posizione giuridica del privato.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il primo motivo infondato, valorizzando il tenore letterale dell’istanza di condono. La domanda richiedeva un titolo in sanatoria “per l’avvenuta realizzazione delle opere di manutenzione del terreno” ed “per la posa della pedana stagionale in legno”, come illustrato nell’allegato progetto. A nulla rileva che negli elaborati grafici successivi fosse rappresentata anche una piscina montabile, poiché ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a), della l. n. 47/1985, alla domanda di condono deve essere allegata una descrizione delle opere per le quali si chiede la sanatoria. Le determinazioni comunali non possono che limitarsi ad esse, senza che il Comune possa ampliare l’oggetto della domanda a opere non espressamente indicate, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione, come confermato da Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha chiarito che l’obbligo di relazione paesaggistica, espressamente richiesto dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, non esclude che l’amministrazione preposta al vincolo possa richiederne la presentazione anche nel procedimento di condono ai sensi dell’art. 32 della l. n. 47/1985. La richiesta di documentazione integrativa si pone quindi come legittima esercizio del potere istruttorio dell’amministrazione.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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