Copertura finanziaria e nullità del contratto dell’ente locale (Cass. civ. Sez. I n. 21623 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ogni atto con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido solo se è emesso un impegno di spesa che incide su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000. In difetto, la nullità colpisce tanto la determinazione che autorizza la spesa quanto il contratto stipulato in sua attuazione. La mancata pubblicazione all’albo pretorio della determina di conferimento dell’incarico è circostanza irrilevante ai fini della validità dell’obbligo contrattuale. Il contraente privato non può invocare il proprio legittimo affidamento quando l’atto dal quale il rapporto trae origine rechi espressa menzione della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile.
Il Fatto
Un professionista riceve da un Comune, con determina dirigenziale del 5.7.2010, l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo di alcune opere pubbliche. Eseguita la prestazione, emette la fattura per il corrispettivo pattuito e, non ottenuto il pagamento, attiva il procedimento arbitrale previsto dal disciplinare d’incarico, conseguendo un lodo di condanna dell’ente al pagamento della somma e degli accessori.
Il Comune impugna il lodo davanti alla Corte d’Appello di Catania. Il giudice dell’impugnazione accoglie il gravame, dichiara la nullità del lodo e rigetta la domanda del professionista, sul presupposto della nullità del conferimento dell’incarico per mancanza della prescritta attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Contro questa sentenza il professionista propone ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000 e deduce l’irrilevanza della mancata pubblicazione della determina, oltre alla lesione dell’affidamento del contraente privato. Il motivo è inammissibile: non aggredisce l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha sì osservato che non vi è prova dell’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio, ma si tratta di un inciso fugace e superfluo, che nulla aggiunge alla motivazione sulla decisiva questione della mancanza di attestazione della copertura finanziaria. Perciò risulta inammissibile anche la censura rivolta contro quell’inciso ininfluente.
Il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 151 e 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che l’attestazione non era necessaria perché la spesa per il collaudo era già prevista nella precedente determina relativa ai lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione. Il motivo è infondato.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ogni atto con cui l’ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della relativa copertura, come previsto dall’art. 191 d.lgs. n. 267/2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che autorizza la spesa quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l’eventuale obbligazione a carico del funzionario responsabile della violazione. Il collegio richiama sul punto Cass. n. 13159/2024 e gli ulteriori precedenti conformi.
L’orientamento è piana applicazione delle disposizioni invocate. L’art. 191, comma 1, T.U.E.L. consente agli enti locali di effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5. A sua volta l’art. 151, comma 4, nel testo vigente nel 2010, dispone che i provvedimenti dei responsabili dei servizi comportanti impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Le disposizioni invocate dal ricorrente a sostegno della tesi opposta — l’art. 183, commi 5 e 8, T.U.E.L. — individuano i presupposti per la sussistenza dell’impegno di spesa e per il rilascio della relativa attestazione, ma non derogano alla necessità dell’attestazione quale requisito di esecutività dei provvedimenti e di validità dei contratti stipulati. Tale attestazione non può essere surrogata dal generico riferimento del responsabile dell’ufficio tecnico alla circostanza che l’intera somma fosse già ricompresa nel quadro economico del progetto. Nemmeno è invocabile il legittimo affidamento del privato, poiché nella delibera dell’ufficio tecnico è dato espressamente atto della necessità di acquisire il visto di regolarità contabile.
Nota della Redazione
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