Impugnabile l’estratto di ruolo solo se provato l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 5957 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. La norma, introdotta dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, trova applicazione nei processi pendenti, perché conforma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione fino al momento della decisione. Nei casi in cui si contestino ruolo o cartella non notificati, conosciuti perché risultanti dall’estratto di ruolo, l’azione è di accertamento negativo e, in considerazione della struttura impugnatoria del processo tributario, è improponibile. L’interesse così conformato dal legislatore deve essere dimostrato dal contribuente, anche nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma due cartelle esattoriali, per imposte dirette e IVA relative all’anno 2003 e per imposta di registro relativa all’anno 2002, per una somma complessiva di euro 17.038,00 oltre accessori, lamentando l’omessa notifica degli atti. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per tardività. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la decadenza: il contribuente aveva avuto conoscenza legale della pretesa il 28 gennaio 2010, presentando istanza di autotutela, mentre le cartelle erano state notificate il 3 marzo 2009, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a diciotto motivi, deducendo l’omessa notifica delle cartelle, la nullità delle stesse e l’omesso esame di fatti decisivi. L’Agenzia delle Entrate e la società di riscossione resistevano con controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ.: il giudice può assegnare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché i fatti necessari alla fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli dedotti. Richiama sul punto Cass. n. 30607 del 2018, Cass. n. 11103 del 2020 e Cass. n. 31561 del 2022.
È circostanza pacifica che il contribuente abbia impugnato gli estratti di ruolo relativi alle cartelle, lamentandone l’omessa notifica. Si tratta quindi di stabilire se tale impugnazione sia ammissibile alla luce dello jus superveniens. Le Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022 hanno affermato che l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica ai processi pendenti, perché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la prima disposizione del comma 4 bis è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, che è atto impositivo impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. La seconda disposizione non è retroattiva, perché non esclude dal novero degli atti impugnabili il ruolo e la cartella, ma regola specifici casi di azione diretta, stabilendo quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e plasmando così l’interesse ad agire.
Tale condizione dell’azione ha natura dinamica e rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti: può assumere diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Ne deriva che l’interesse deve essere dimostrato dal debitore che agisce in giudizio e la dimostrazione può essere data anche nel corso dei giudizi pendenti, pure nel giudizio di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o fino all’udienza di discussione. Nel caso di specie il contribuente non ha svolto difese sul punto e non ha dimostrato l’interesse ad agire, presupposto dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo. La Corte cassa quindi senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado, compensando integralmente le spese in ragione dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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