Riduzione TARI per zona non servita: spetta ope legis anche con accordo (Cass. civ. Sez. V n. 29226 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le riduzioni tariffarie tecniche previste dall’art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013 in materia di TARI spettano ope legis, a prescindere dalla loro previsione nel regolamento comunale e senza necessità di specifica e preventiva domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi. La riduzione fino al 40 per cento spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga concretamente svolto in una determinata zona municipale di significativa estensione, tale da richiedere interventi sostitutivi, e non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati. La percentuale va graduata dal giudice di merito, per ciascun periodo d’imposta, tenendo conto della distanza dal punto di raccolta più vicino, ove il contribuente abbia allegato e provato i presupposti di una maggiore riduzione; in difetto, la TARI resta dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa intera. La riduzione non ha funzione risarcitoria né sanzionatoria dell’inadempimento del Comune, ma di mero temperamento dell’imposizione.

Il Fatto

Un Comune ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello di una società contribuente, avverso la decisione di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione di un invito al pagamento della TARI per l’anno 2018.

Il giudice del gravame aveva determinato nella misura del 15 per cento la tariffa dovuta, valorizzando un accordo stragiudiziale concluso con il Comune nel 2010, avente ad oggetto la TARSU, e la circostanza che il servizio era prestato con modalità immutate, mediante raccolta porta a porta nelle zone di accesso e non all’interno dell’area interessata. Il Comune censura il criterio seguito, assumendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio legale predeterminato, parametrato alla distanza dal punto di raccolta più vicino.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento in materia. Le riduzioni tecniche ex art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del 2013 regolano situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio e dei relativi costi per motivi oggettivi, a favore di una pluralità indistinta di utenti: spettano quindi ope legis, senza necessità di domanda, gravando sul contribuente il solo onere di provare i presupposti normativi.

La riduzione fino al 40 per cento spetta per il solo fatto che il servizio, pur debitamente istituito e attivato, non sia concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché di significativa estensione, tale da rendere ragionevole configurare un omesso servizio e da richiedere interventi sostitutivi. La zona non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta arreca al più una mera difficoltà di accesso. Irrilevante è la sussistenza di ipotesi di inadempimento contrattuale o extracontrattuale del Comune, operando la riduzione non quale risarcimento del danno né sanzione, ma al diverso fine di temperare l’imposizione.

La Corte ribadisce che l’accertamento sulle modalità di espletamento del servizio non investe un elemento costitutivo stabile della fattispecie, ma circostanze mutevoli che richiedono verifica per ciascun periodo d’imposta. Alla TARI sono estensibili gli orientamenti formatisi per TARSU e TIA; il tributo è dovuto a prescindere dall’utilizzo del servizio, ma l’omesso svolgimento nella zona di ubicazione dell’immobile comporta non l’esenzione, bensì la riduzione entro i limiti di legge.

Quanto alla graduazione, la percentuale va adeguata al peso economico della carenza, parametrato in termini chilometrici. In mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, e incombendo sul contribuente l’onere di allegare e provare i presupposti per una maggiore riduzione, spetta al giudice di merito graduare ulteriormente la percentuale, tenendo conto dell’ubicazione dei locali e della distanza dal punto di raccolta più vicino. In difetto di specifica richiesta o prova, la riduzione resta quella legale del 40 per cento.

Nel caso concreto il giudice del gravame ha condotto uno specifico accertamento in fatto, conforme ai principi espressi. La censura di error iuris è inoltre svolta senza riferimento ai dati probatori che smentirebbero i presupposti della riduzione riconosciuta, finendo per riproporre una quaestio facti e sollecitare un riesame degli accertamenti di merito inammissibile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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