Motivazione succinta ma esistente esclude la nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 12445 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è nulla per vizio motivazionale solo quando manchi del tutto, sotto l’aspetto materiale e grafico, ovvero consista in argomentazioni talmente contraddittorie, perplesse o incomprensibili da non renderne percepibili le ragioni del decidere. Non integra la motivazione apparente la motivazione succinta ma individuabile, fondata sulla condivisione della tesi dell’ufficio. Non ricorre omessa pronuncia, ex art. 112 cod. proc. civ., quando la decisione adottata comporti statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato. In tema di accertamento analitico-induttivo, le dichiarazioni degli acquirenti attestanti un prezzo diverso da quello dichiarato costituiscono presunzioni semplici gravi, precise e concordanti ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, idonee a fondare la rettifica anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
Il Fatto
Una società di costruzioni impugnava davanti alla CTP di Roma un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato maggiori Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, ricostruendo ricavi non dichiarati dalla vendita di appartamenti. La rettifica si basava sulla difformità tra il prezzo indicato negli atti e quello effettivamente corrisposto dagli acquirenti.
I giudici di primo grado respingevano il ricorso; la CTR del Lazio confermava, qualificando le dichiarazioni degli acquirenti come presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. La società proponeva allora ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando il vizio di motivazione, l’omessa pronuncia su un motivo d’appello e la violazione della disciplina sulla prova presuntiva. Nelle more depositava istanza di rinvio per definizione agevolata dei carichi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza di rinvio per definizione agevolata: la richiesta non è accoglibile perché il giudizio ha ad oggetto un avviso di accertamento e non una cartella, e dagli atti non emerge alcun elemento che colleghi la cartella richiamata nell’istanza all’atto impositivo per cui è causa. Il ricorso è quindi esaminato nel merito.
Il primo motivo, che censura la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato. La Corte ricorda che il vizio rilevante ex art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, o formalmente esista ma con argomentazioni talmente contraddittorie da non potersi riconoscere come giustificazione del decisum. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, tra le successive, Cass. n. 22598 del 2018 e Cass. n. 6626 del 2022. Nel caso concreto la motivazione, pur succinta, esiste graficamente ed è individuabile: si fonda sulla condivisione della tesi che le dichiarazioni degli acquirenti fondassero un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. Le doglianze della ricorrente investono in realtà l’errata applicazione delle norme e la valutazione delle presunzioni, profili estranei al vizio dedotto.
Il secondo motivo è infondato. Secondo il fermo orientamento della Corte, non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente deciso (richiamate Cass. n. 26909 del 2021, Cass. n. 17066 del 2019 e Cass. n. 29191 del 2017). I giudici d’appello hanno valutato nel merito la pretesa erariale, il che è incompatibile con l’accoglimento dei rilievi sulla legittimità formale dell’atto.
Il terzo motivo è parimenti infondato. Il convincimento del giudice può fondarsi anche su un unico elemento indiziario, purché preciso e grave (richiamate Cass. n. 2155 del 2019, Cass. n. 656 del 2014 e Cass. n. 17574 del 2009); nella cessione di immobili tale elemento non può però compendiarsi nello scostamento dai valori OMI, in base all’art. 1, comma 265, l. n. 244 del 2007. La l. n. 88 del 2009, con l’art. 24, comma 5, è intervenuta eliminando la presunzione legale già introdotta dall’art. 35 d.l. n. 223 del 2006 e ogni riferimento al valore normale quale strumento di accertamento automatico. I giudici d’appello, dando rilievo alle dichiarazioni degli acquirenti, non hanno violato tali principi. La censura sulla omessa considerazione di altri elementi è inammissibile per difetto di specificità e per estraneità alla norma invocata. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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