Sanzioni disciplinari e assegnazione provvisoria: no alla rivalutazione in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25053 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti. Ne deriva l’inammissibilità delle censure che, pur formalmente deducendo vizi di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito. L’interesse ad agire e ad impugnare sussiste anche avverso il provvedimento di assegnazione temporanea mai posto in esecuzione, ove non sia dato conto del venir meno delle esigenze di servizio che lo avevano giustificato.
Il Fatto
Il dipendente, dirigente medico di primo livello presso un centro di nefrologia e dialisi, impugnava davanti al Tribunale di Rieti la censura e la sospensione dal servizio per venti giorni irrogategli dalla struttura sanitaria datrice di lavoro, chiedendo altresì la restituzione delle somme trattenute, la declaratoria di illegittimità del collocamento in congedo d’ufficio per sei giorni e dell’assegnazione temporanea presso un presidio ospedaliero, con riconoscimento di ulteriori sei giorni di ferie e rientro nella sede abituale.
Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, dichiarava illegittime le due sanzioni disciplinari, condannava la struttura alla restituzione delle somme trattenute e dichiarava illegittima l’assegnazione provvisoria, confermando invece la legittimità del congedo d’ufficio. Avverso tale decisione la struttura sanitaria proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi — nullità della sentenza per motivazione apparente, omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio — sono stati trattati congiuntamente perché tutti volti a censurare un asserito error in procedendo della Corte territoriale nel parziale vaglio del materiale istruttorio.
La Corte li ha dichiarati inammissibili. Le censure si risolvono infatti in una richiesta di rivalutazione nel merito del giudizio, non ricorrendo i vizi denunciati ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Secondo pacifica giurisprudenza — richiamata la Cass. n. 16467/2017 — la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili, senza obbligo di esplicita confutazione degli elementi non accolti. Ciò esclude la configurabilità dell’omesso esame rispetto a mezzi istruttori, salvo che si traduca nella mancata considerazione di fatti concreti, secondo il rigoroso insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053/2014. Nella specie la motivazione risulta ampiamente espressa e adeguatamente sorretta dagli elementi di prova selezionati.
Il quarto motivo è stato invece ritenuto infondato. Permane l’interesse del lavoratore a veder posto nel nulla il provvedimento di assegnazione temporanea: benché mai eseguito, ove non dichiarato illegittimo esso avrebbe comunque potuto trovare attuazione in un momento successivo, non essendo stato dato conto del venir meno delle invocate esigenze di servizio.
Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, non avendo la struttura sanitaria censurato specificamente il rilievo della Corte territoriale sulla mancata indicazione del termine di durata della pretesa assegnazione provvisoria, dal quale i giudici di appello avevano derivato la qualificazione del provvedimento come trasferimento. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.