Sanzioni disciplinari penitenziarie: contestazione, delega al Comandante e decadenza (Cass. pen. Sez. I n. 3412 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti disciplinari adottati dall’amministrazione penitenziaria, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza davanti al Consiglio di disciplina, trovando applicazione la disciplina delle nullità processuali, tra cui l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. La contestazione dell’addebito prevista dall’art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 è atto spettante al Direttore, ma non ne è esclusa la delega per la sua comunicazione formale all’interessato, restando non delegabile la sola redazione dell’atto. Nel procedimento di sorveglianza, in forza del rinvio contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen., è legittimo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che indichi soltanto l’oggetto del procedimento, incombendo all’interessato l’onere di consultare gli atti in cancelleria.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che, a sua volta, aveva confermato la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per dieci giorni. La sanzione era stata irrogata dal Consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario per le frasi offensive e minacciose rivolte dal detenuto a un assistente.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, articolando cinque motivi: difetto di oggetto del decreto di fissazione dell’udienza; mancata esplicitazione dei fatti contestati; omessa comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina; vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio; contestazione dell’addebito ad opera del solo Comandante. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il decreto di fissazione dell’udienza indica che si tratta di reclamo e precisa data e ora dell’udienza. Nel procedimento di esecuzione, principio estensibile a quello di sorveglianza per il rinvio dell’art. 678 cod. proc. pen., è legittimo il decreto che contenga solo l’indicazione dell’oggetto, e non anche delle ragioni che hanno avviato il procedimento, incombendo all’interessato o al difensore l’onere di consultare gli atti in cancelleria. Il ricorrente, inoltre, non specifica in che modo la dedotta invalidità avrebbe leso il diritto di difesa.

I motivi secondo e terzo sono manifestamente infondati. La Corte ribadisce che, nei procedimenti disciplinari avviati dall’amministrazione penitenziaria, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell’apertura dell’udienza davanti al Consiglio di disciplina, trovando applicazione l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Nel caso concreto la contestazione del fatto, benché in termini riassuntivi, sussiste, essendo descritti condotta, luogo e tempo. La comunicazione della convocazione davanti al Consiglio di disciplina vi è stata e il detenuto ha rifiutato di presenziare. La Corte sottolinea che la condotta di rifiuto della ricezione degli atti rende riferibile al detenuto stesso la dedotta lesione delle prerogative difensive.

Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per genericità, perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che richiama il verbale del Consiglio di disciplina notificato al detenuto insieme alla sanzione. Il quinto motivo è infondato: la contestazione di cui all’art. 81, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000 spetta al Direttore, ma non è esclusa la delega della sua comunicazione formale all’interessato, restando non delegabile la redazione dell’atto.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *