Revoca misura alternativa e preclusione triennale non superabile dall’archiviazione (Cass. pen. Sez. I n. 28273 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, la preclusione triennale prevista dall’art. 58-quater, comma terzo, ord. pen. ha natura oggettiva: essa opera come dato formale, ancorato alla pronuncia di revoca divenuta esecutiva, e non è superabile dalla sopravvenuta archiviazione della denuncia che aveva concorso a determinarla. Il giudice di sorveglianza chiamato a pronunciarsi su una successiva istanza di applicazione non può compiere alcuna valutazione incidentale di merito sulla legittimità della revoca, ma deve prendere atto del mancato decorso del triennio. Ne consegue l’inammissibilità della domanda, anche quando la revoca sia stata fondata, tra l’altro, su una notizia di reato poi rivelatasi infondata.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 27 novembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui il condannato aveva chiesto l’applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 58-quater ord. pen. e il vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che la causa della revoca della precedente misura, risalente al 2023, era venuta meno per effetto dell’archiviazione della denuncia, con conseguente obbligo del Tribunale di esaminare nel merito le richieste. Ulteriori censure hanno investito l’omessa autonoma valutazione dell’istanza di detenzione domiciliare e la mancata considerazione della condotta e dell’evoluzione della personalità del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Sezione I ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la doglianza principale. Il mancato decorso del triennio costituisce un dato formale che può essere superato soltanto dalla revoca del precedente provvedimento. Il giudice della sorveglianza, pertanto, non può che prendere atto della preclusione, non essendogli consentita alcuna valutazione incidentale di merito sulla revoca già intervenuta.
La Corte ha precisato che la valutazione sottesa alla revoca di una misura alternativa è normalmente complessiva e riferita all’intero svolgimento della misura, e non si esaurisce in una singola violazione o nella presunta commissione di un reato. In questa prospettiva, il rilievo da attribuire alla notizia di reato deve essere oggetto di autonoma valutazione nel procedimento di sorveglianza in virtù della presunzione di innocenza.
Nel percorso argomentativo il Collegio ha richiamato l’indirizzo espresso da Corte cost. n. 24 del 2025, secondo cui il magistrato di sorveglianza può valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva e neppure da una condanna definitiva.
Su tale base la Corte ha reso il principio per cui, quando sia stata pronunciata ordinanza di revoca di una misura alternativa a norma dell’art. 58-quater, comma secondo, ord. pen. divenuta esecutiva per mancata impugnazione, i suoi effetti, e in particolare il divieto di concessione di benefici per un triennio previsto dal comma terzo, permangono anche se in ordine alla denuncia per il reato che aveva concorso a determinarla sia stata successivamente disposta l’archiviazione.
Il Collegio ha richiamato, in termini conformi, il precedente Sez. 1, n. 1160 del 09/03/1994, reso con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 58-quater, comma primo, ord. pen. Il rigetto del primo motivo e la ribadita operatività della preclusione hanno reso manifestamente infondate le censure subordinate, anche in considerazione della sintetica ma non illogica motivazione del Tribunale. Il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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