Sanzioni disciplinari penitenziarie non integrano il bis in idem (Cass. pen. Sez. II n. 2496 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni disciplinari previste dall’art. 39 ord. penit. non possono essere equiparate, singolarmente o cumulativamente, alla sanzione penale detentiva, poiché non ne hanno il nomen iuris e consistono in una mera diversità esecutiva della restrizione carceraria, di durata limitata e di modesto aggravamento afflittivo. Ne deriva che il procedimento disciplinare in ambito custodiale e le sanzioni ivi irrogate non integrano il bis in idem rispetto al processo penale per il medesimo fatto, non essendo ravvisabile la valenza di precedente amministrativo ostativo ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.. L’orientamento che subordina l’esclusione del doppio giudizio alla verifica in concreto della contestualità spazio-temporale e della non eccessiva sproporzione del cumulo sanzionatorio, pur enunciato, non è mai divenuto maggioritario ed è oramai superato dallo ius receptum.

Il Fatto

Il Tribunale di Bergamo, per la parte rilevante, aveva dichiarato improcedibile il reato di danneggiamento commesso dall’imputato su arredi della cella della Casa Circondariale ove era detenuto. La decisione muoveva dal rilievo che l’imputato aveva già subito un procedimento disciplinare in ambito custodiale, con irrogazione delle sanzioni dell’isolamento e dell’esclusione dalle attività comuni.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e, in particolare, degli artt. 649 cod. proc. pen., per non potersi ravvisare alcun rischio di doppio giudizio attese le diverse finalità e la complessiva integrazione delle sanzioni irrogate nei due distinti procedimenti.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che, se sussiste un sostanziale consenso sull’ambito di applicazione del principio del ne bis in idem nel caso di concorrenza tra procedimento penale e procedimento amministrativo per un medesimo fatto, permane una divergenza applicativa nella specifica materia delle sanzioni disciplinari penitenziarie.

Da un lato, alcune pronunce — richiamate dal giudice a quo — ammettono che, in concreto, il bis in idem possa aver luogo, poiché la sola astratta compatibilità tra i procedimenti non garantisce che le due procedure si integrino senza violare il diritto a non essere perseguiti due volte. A tal fine sarebbe necessario verificare, di volta in volta, il soddisfacimento del doppio standard della contestualità spaziale e temporale dei due riti e della non eccessiva sproporzione del risultato complessivo e cumulativo della doppia sanzione.

La Corte prende però atto che tale orientamento non è mai stato maggioritario ed è oramai superato dalla serie di arresti cui il Collegio intende uniformarsi. Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 39 ord. penit. attengono esclusivamente alle modalità di espiazione della pena detentiva e perseguono la finalità di garantire la sicurezza nell’istituto di reclusione, oltre a sanzionare la condotta violenta del detenuto.

Esse non possono qualificarsi penali nell’ordinamento, non avendone il nomen iuris, e consistono in una mera diversità esecutiva della restrizione carceraria, con modesto aggravamento dell’afflittività dello status detentionis per durata limitata e grado di inasprimento che non comporta mai l’isolamento totale dell’individuo né la perdita definitiva di una facoltà. Tale indirizzo, espresso in una serie assai consistente di sentenze di tutte le Sezioni, rappresenta oramai ius receptum.

Ne segue l’accoglimento del ricorso: il giudice ha acriticamente aderito alla giurisprudenza più favorevole all’imputato, senza svolgere alcuna valutazione sulla eccessiva sproporzione del doppio binario sanzionatorio né sulla particolare afflittività, nel caso concreto, del regime conseguente all’applicazione della sanzione disciplinare in aggiunta alla carcerazione. Da ciò deriva l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Brescia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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