Continuazione e reato associativo: esclusione dei reati-fine non programmabili (Cass. pen. Sez. 7 n. 4101 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di esecuzione richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori — quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le causali, le modalità della condotta e la programmazione dei reati successivi — non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di essi se i reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati-fine che, pur rientrando nelle attività del sodalizio, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Grava sul condannato che invochi il beneficio l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il riferimento alla contiguità cronologica e all’identità dei titoli di reato, che sono indici di abitualità criminosa. Il ricorso avverso il diniego è inammissibile se la motivazione del giudice dell’esecuzione non è manifestamente illogica.
Il Fatto
Il condannato, tramite il proprio difensore, presentava istanza di applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riferimento a due sentenze di condanna: una per il reato di omicidio aggravato, commesso per agevolare un clan camorristico; l’altra per il reato di associazione per delinquere finalizzato allo stesso sodalizio. La Corte di assise di appello rigettava l’istanza, ritenendo la carenza di elementi indicativi dell’identità del disegno criminoso. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il ricorso, ripercorre i principi consolidati in materia di continuazione. Richiama in particolare il leading case delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il vincolo postula una programmazione dei reati nelle loro linee essenziali, e la giurisprudenza che esclude la continuazione quando i reati-fine del sodalizio siano il frutto di scelte estemporanee o legate a eventi contingenti.
Il ricorrente lamentava che il giudice dell’esecuzione non avesse correttamente valorizzato la finalità dell’omicidio, commesso per reprimere contrasti interni e rafforzare il clan. La Corte osserva come tale finalizzazione, in linea con i precedenti citati nel provvedimento, non sia di per sé unificante. La consumazione di un delitto legato a circostanze occasionali non integra gli estremi di un disegno criminoso preesistente, che richiede una più intensa connessione progettuale tra i vari illeciti.
La decisione del giudice di merito, secondo cui la condotta non era programmabile, viene ritenuta immune da vizi. La Corte ribadisce che la valutazione circa la sussistenza del vincolo è una quaestio facti, la cui motivazione può essere censurata solo per illogicità manifesta, ravvisabile qualora il giudice non abbia considerato indicatori concreti o ne abbia tratto conseguenze irrazionali. Nel caso di specie, la conclusione è coerente con i principi espressi.
L’esito è la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.