Concordato in appello e inammissibilità delle censure sulla qualificazione giuridica (Cass. pen. Sez. 2 n. 1948 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. — salvo il caso in cui sia dedotta l’estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia — nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta. L’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, aderendo all’accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Pescara, riconoscendo anche la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. e rideterminando la pena per il reato di estorsione.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la fondatezza del motivo di appello con il quale era stata eccepita una novazione dell’obbligazione naturale fondata sul debito di gioco, «mutata in riconoscimento di debito», con conseguente insussistenza dell’ipotesi delittuosa ascritta, in quanto il fatto non costituiva reato.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha premesso che il ricorso avverso la sentenza emessa all’esito del concordato di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen. incontra limiti rigorosi, in quanto l’accordo delle parti sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza. Detta preclusione opera anche per le questioni rilevabili d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
Ha inoltre ricordato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché la scelta concordataria comporta l’accettazione della cornice giuridica delineata nell’accordo. Tale principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato, che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo.
Nel caso di specie, l’unico motivo di ricorso — con cui si contestava che la Corte d’appello avrebbe dovuto prosciogliere perché il fatto non costituiva reato — non rientrava tra i casi per i quali è ammesso il ricorso, attenendo a una questione di merito rinunciata con l’accordo.
La Corte ha infine precisato che, trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017, il ricorso doveva essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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