Responsabilità del commercialista e perdita di chance nel contenzioso tributario (Cass. civ. Sez. III n. 4237 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del commercialista per omessa proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la perdita di chance non si identifica con l’esito del solo giudizio di legittimità, ma va commisurata all’esito definitivo della lite tributaria. Qualora il giudice di merito accerti, con motivazione congrua, che gli elementi indiziari raccolti dall’amministrazione finanziaria sarebbero stati comunque sufficienti a sostenere l’accertamento, il risarcimento del danno da perdita di chance è correttamente escluso o limitato, restando la domanda risarcitoria priva del nesso di causalità con la condotta professionale. La censura che proponga una diversa lettura delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, aveva incaricato due professionisti di assisterlo in un contenzioso tributario avente ad oggetto accertamenti fiscali. I commercialisti omisero di proporre il ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole della Commissione tributaria regionale. Il cliente agì quindi in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, sostenendo che l’omissione gli aveva sottratto la possibilità di un esito favorevole in sede di legittimità.
Il giudice di primo grado aveva condannato uno dei professionisti al ristoro dei soli danni connessi a inadempimenti minori, rigettando le ulteriori domande. La Corte d’appello di Torino, con sentenza confermata, aveva escluso la significativa probabilità di un esito favorevole del contenzioso tributario, tanto in sede di legittimità quanto in caso di rinvio. La questione giunge così in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione centrale del nesso di causalità tra l’inadempimento professionale e il danno lamentato. Il ricorrente censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 cod. civ. e delle regole sul nesso causale, sostenendo che i professionisti avevano sottratto al cliente la possibilità di ottenere una pronuncia certamente favorevole. La Corte rileva che le censure, lungi dal contestare la ricognizione della fattispecie astratta, si risolvono nella proposta di una rilettura nel merito dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata attivazione della definizione agevolata del contenzioso, il Collegio osserva che la circostanza non risulta mai dedotta in giudizio né menzionata nella sentenza impugnata. Il ricorrente non ha indicato in quale atto del giudizio precedente avesse formulato la questione. La censura è pertanto inammissibile, secondo il consolidato orientamento sul principio di puntuale e completa allegazione.
Sul quarto motivo, la Corte chiarisce la corretta nozione di perdita di chance. Il ricorrente assumeva che il ricorso per cassazione sarebbe stato accolto, con probabilità di successo del cento per cento. Il Collegio replica che la corte territoriale aveva bensì affermato che il ricorso sarebbe stato verosimilmente accolto per l’errore di diritto della Commissione tributaria regionale, ma aveva anche aggiunto che, una volta pervenuti al giudizio di merito, lo Scoleri avrebbe certamente perduto, essendo sufficienti gli elementi indiziari a sostegno dell’accertamento. La chance perduta va quindi riguardata con riferimento all’esito definitivo della lite, e non al solo passaggio di legittimità.
Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduceva l’omessa considerazione della implicita domanda di risoluzione contrattuale. La Corte, pur richiamando l’insegnamento sull’interpretazione sostanziale della domanda giudiziale, rileva che il ricorrente non ha specificato i modi dello scostamento del giudice dai canoni ermeneutici legali, limitandosi ad argomentare il proprio dissenso.
Alla stregua di tali premesse, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese in favore di ciascun controricorrente e sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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