Esclusa la deduzione IRAP per le public utilities a tariffa remunerativa (Cass. civ. Sez. V n. 2270 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, il beneficio della riduzione della base imponibile introdotto dall’art. 1, comma 266, legge n. 296/2006, che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in regime di concessione e a tariffa remunerativa. Ai fini dell’esclusione del beneficio devono concorrere il requisito dell’attività in concessione e quello della tariffa capace di generare un profitto. La tariffa remunerativa è idonea, da sola, a escludere dal beneficio fiscale le imprese operanti in concessione, senza che rilevino ulteriori corrispettivi di natura latamente tariffaria volti ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il Fatto

Una società esercente il servizio di mobilità e trasporto ricorre in Cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto il suo appello, dichiarando non dovuta la sola sanzione tributaria. La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento di maggiore IRAP per l’anno di imposta 2007. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, contestando la motivazione resa sul punto delle sanzioni.

La questione decisiva riguarda l’accesso della società contribuente alla deduzione dal costo del lavoro ai fini IRAP, che la stessa assumeva spettarle in quanto beneficiaria della riduzione del cuneo fiscale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’esegesi dell’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, nel testo modificato dalla legge n. 296/2006, che esclude dal beneficio le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e delle telecomunicazioni. Il godimento della deduzione presuppone il concorso di due requisiti autonomi: l’attività svolta in concessione e la presenza di una tariffa remunerativa.

Sul primo requisito, il Collegio richiama e conferma il proprio orientamento, secondo cui nelle imprese che operano in regime di concessione il corrispettivo consiste nel diritto di gestire il servizio con assunzione del rischio in capo al concessionario, mentre nell’appalto di servizi esso si risolve in un contributo erogato dalla stazione appaltante. Il criterio discretivo risiede dunque nel trasferimento del rischio di gestione, che difetta quando il compenso provenga dall’amministrazione e non dall’utenza. Vengono richiamate, in questa prospettiva, le Sezioni Unite n. 10080/2020 e il precedente comunitario della Corte di giustizia in causa C-196/08.

Sul secondo requisito, la Corte si confronta con la decisione della Commissione europea del 12 settembre 2007, che aveva riconosciuto la neutralità dell’esclusione rispetto alle finalità della misura, proprio perché i settori interessati tengono già conto dell’onere fiscale nella determinazione della tariffa. Da qui la conclusione che il termine tariffa debba leggersi come tariffa remunerativa, ossia capace di generare un profitto. L’esclusione indiscriminata delle imprese di pubblici servizi dal beneficio, osserva la Corte, produrrebbe una sovracompensazione; l’esclusione delle imprese con tariffa non remunerativa genererebbe invece uno svantaggio selettivo parimenti ingiustificato.

I motivi del ricorso principale sono pertanto accolti, con assorbimento di quello incidentale. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi, omettendo ogni verifica in ordine alla remuneratività della tariffa contrattualmente stabilita. Ne segue la cassazione con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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