Il chiamato rinunciante può impugnare la cartella nonostante l’avviso definitivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 17750 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’apertura della successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in capo ai successibili, ma soltanto la qualità di chiamato all’eredità. La qualità di erede si acquisisce solo con l’accettazione, espressa o tacita, la cui ricorrenza costituisce elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio per debiti del de cuius. In base all’art. 521 c.c., chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, con efficacia retroattiva che impedisce l’assunzione di responsabilità per i debiti tributari del de cuius. Ne consegue che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato al chiamato che abbia successivamente rinunciato all’eredità, non determina l’insorgere della responsabilità per il debito tributario, il cui presupposto è venuto meno retroattivamente. In tale evenienza, il rinunciante può legittimamente far valere la propria estraneità alla responsabilità tributaria in sede di opposizione alla cartella di pagamento, senza che la definitività dell’avviso prodromico assuma efficacia preclusiva sulla riferibilità soggettiva del debito.

Il Fatto

A seguito del decesso del de cuius, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente, quale chiamato all’eredità, un avviso di liquidazione per l’imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza emessa in danno del de cuius. L’avviso non veniva impugnato nei termini, divenendo definitivo. Successivamente veniva notificata la cartella di pagamento, avverso la quale il contribuente proponeva ricorso, deducendo di aver già rinunciato all’eredità con atto notarile precedente alla notifica dell’avviso. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell’Ufficio, dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che la cartella, in presenza di regolare notifica dell’atto prodromico divenuto definitivo, potesse essere impugnata solo per vizi propri.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione richiama il principio secondo cui la sola chiamata all’eredità non attribuisce la qualità di erede, che consegue esclusivamente all’accettazione, anche tacita. Incombe pertanto su chi agisce per debiti del de cuius l’onere di provare l’assunzione di tale qualità da parte del convenuto, ai sensi dell’art. 2697 c.c.

La pronuncia evidenzia che la rinuncia all’eredità, ai sensi dell’art. 521 c.c., dispiega efficacia retroattiva, con la conseguenza che il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione e non può essere ritenuto responsabile dei debiti del de cuius. Tale efficacia retroattiva determina il venir meno, anche con riferimento al periodo intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, del presupposto impositivo dell’imposta di successione. La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 11832/2022, secondo cui il chiamato che, dopo la denuncia di successione, riceva l’avviso di accertamento e non lo impugni, non è tenuto al pagamento dell’imposta ove successivamente rinunci all’eredità.

La Corte precisa che tale regime opera anche quando l’avviso di accertamento sia stato notificato e sia divenuto definitivo per omessa impugnazione, purché il chiamato avesse già rinunciato all’eredità. In tal caso, la notifica dell’avviso costituisce un atto amministrativo inidoneo a incidere sul presupposto impositivo e la sua definitività non può assumere valore preclusivo sulla riferibilità soggettiva del debito, che presuppone l’effettivo acquisto della qualità di erede. La definitività dell’avviso non può, quindi, produrre un titolo esecutivo opponibile al rinunciante, il quale può legittimamente opporre la propria estraneità alla responsabilità tributaria in sede di opposizione alla cartella.

La sentenza impugnata, non avendo considerato che il contribuente aveva rinunciato all’eredità prima della notifica dell’avviso di liquidazione, è stata pertanto cassata. La Corte ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché si pronunci anche sull’eccezione, ritenuta assorbita dalla CTR, concernente l’eventuale accettazione tacita dell’eredità mediante donazione in vita, dedotta dall’Ufficio come ipotesi di abuso del diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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