Il giudice del rinvio deve applicare la sanzione più favorevole prevista dalla lex mitior (Cass. civ. Sez. 5 n. 10658 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, a seguito di cassazione della sentenza d’appello finalizzata all’applicazione della lex mitior in materia di sanzioni tributarie, è vincolato al dictum della Corte di legittimità e deve limitarsi a comparare il minimo edittale cristallizzatosi prima della riforma con quello previsto dalla disciplina successiva, irrogando la sanzione più favorevole al contribuente. La mancata attività di comparazione e l’irrogazione di una sanzione in misura non corrispondente al minimo edittale della disciplina più favorevole determina la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e del divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società contribuente tre distinti avvisi di accertamento per violazioni in materia di sanzioni tributarie. I giudici di merito avevano determinato le sanzioni al minimo edittale. Le sentenze d’appello erano state impugnate per cassazione e questa Corte aveva cassato le pronunce rinviando al giudice del merito per consentire l’applicazione della lex mitior di cui al d.lgs. n. 158/2015.
In sede di rinvio, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rideterminava le sanzioni nella misura delle maggiori imposte accertate, aumentata del 100%, senza operare la comparazione richiesta. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione del giudicato interno, il divieto di reformatio in peius e l’errata applicazione del principio del favor rei.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Il giudice del rinvio, nel pronunciare la sentenza impugnata, non si era attenuta al dictum della Corte di legittimità, che l’aveva incaricata di determinare le sanzioni tenendo conto della lex mitior di cui al d.lgs. n. 158/2015, limitandosi a una rideterminazione non conforme alle indicazioni vincolanti.
Il giudice del rinvio avrebbe dovuto semplicemente comparare il minimo edittale – misura cristallizzatasi in seguito al passaggio in giudicato della sentenza d’appello – previsto dal d.lgs. n. 472/1997 con quello previsto in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 158/2015, e irrogare la sanzione più favorevole alla contribuente, ossia quella meno onerosa.
La Corte ha evidenziato che è mancata sia l’attività di comparazione sia l’irrogazione della sanzione nella misura più mite prevista dalla disciplina sopravvenuta. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per la concreta determinazione della sanzione al minimo edittale nella misura più favorevole prevista dal d.lgs. n. 158/2015.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo e del terzo motivo.
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Nota della Redazione
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