Sanzioni tributarie e sospensione necessaria per causa pregiudiziale non definitiva (Cass. civ. Sez. V n. 13024 del 15.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza che decide la causa pregiudicata, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni, fondandosi sulla decisione della causa pregiudiziale concernente l’avviso di accertamento presupposto non ancora passata in giudicato, è affetta da vizio e deve essere cassata con rinvio. In tale ipotesi il giudice è tenuto a sospendere il processo pregiudicato ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., poiché i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive. Il principio opera anche nell’ipotesi inversa, in cui la causa pregiudiziale si sia conclusa con la conferma dell’avviso di accertamento, ma la relativa sentenza non sia ancora definitiva per pendenza del ricorso per cassazione. La mera riproposizione, nell’atto di appello, delle originarie doglianze non integra carenza di specificità dei motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato, su ricorso della società contribuente, un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni, relativo all’anno d’imposta 2008. L’atto sanzionatorio conseguiva all’accertamento dell’omesso versamento di ritenute su presunti ricavi non dichiarati, desunti da un’operazione di permuta, oggetto di distinti avvisi di accertamento impugnati in separati giudizi.
La CTR riteneva che, essendo stati gli atti impositivi confermati in appello, anche l’impugnazione dell’atto sanzionatorio dovesse essere respinta, senza che fosse consentito riesaminare i motivi relativi all’accertamento. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente deduceva la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR dichiarato inammissibile, per carenza di motivi specifici, l’appello dell’Ufficio. La Corte rigetta il motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui la riproposizione delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, assolve l’onere di impugnazione specifica, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello tributario.
La Corte richiama Cass. n. 1200 del 22/01/16 e, sul requisito di specificità, Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017, precisando che l’atto di gravame deve contenere una chiara individuazione delle questioni contestate, ma che ciò non esclude che le ragioni di censura siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci, come affermato da Cass. n. 32954 del 20/12/2018. Ne segue che la mera riproposizione delle doglienze originarie non può fondare l’inammissibilità dell’appello.
Con il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, la contribuente lamentava la violazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 2909 cod. civ. e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR deciso la controversia sanzionatoria sulla base di sentenze relative agli avvisi di accertamento non ancora definitive, attribuendo loro efficacia di giudicato.
La Corte accoglie i motivi, ribadendo che va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale, dovendosi sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., poiché i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive (richiamate Cass. n. 331 del 13/01/2021 e Cass. n. 26596 dell’11/10/2024).
Il principio vale anche nell’ipotesi inversa, in cui la causa pregiudiziale si sia conclusa con la conferma dell’avviso di accertamento, ma la sentenza non sia ancora definitiva per pendenza del ricorso per cassazione al momento della decisione in appello. La CTR, considerando di fatto definitiva la sentenza della causa pregiudiziale e non esaminando i motivi di appello, non si è attenuta a tali principi. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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