Liquidazione IVA di gruppo: controllo indiretto per il tramite di più società interamente controllate (Cass. civ. Sez. 5 n. 16745 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accesso alla liquidazione IVA di gruppo, il requisito del controllo previsto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e dall’art. 2 del d.m. 13 dicembre 1979 può ritenersi integrato anche quando la partecipazione superiori al cinquanta per cento nella società partecipata non sia posseduta direttamente dalla capogruppo, ma sia detenuta per il tramite di più società da questa interamente controllate, ciascuna titolare di una quota inferiore alla soglia. La nozione di controllo non è ancorata alla forma immediata del vincolo partecipativo, bensì alla sua sostanza, dovendosi avere riguardo all’effettività del potere decisionale unitario e stabile facente capo alla controllante. La soglia partecipativa assolve a una funzione di garanzia contro usi distorti dell’istituto e non può operare come criterio selettivo formale in presenza di una dominanza sostanziale priva di margini di incertezza. Tale lettura è coerente con i principi del diritto unionale in materia di gruppo IVA, i quali, pur non essendo direttamente trasfusi nella disciplina interna, conservano rilievo quali parametri sistematici di confronto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2017, disconoscendo l’adesione della stessa alla liquidazione IVA di gruppo promossa dalla controllante. L’Ufficio riteneva insussistente il requisito del controllo richiesto dall’art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, poiché la partecipazione del settantacinque per cento in capo alla capogruppo risultava detenuta indirettamente per il tramite di due società interposte, entrambe totalitariamente partecipate, ciascuna titolare del trentasette virgola cinque per cento della controllata.
La contribuente e la controllante impugnavano l’atto. La Corte di giustizia tributaria di primo grado accoglieva il ricorso, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava la decisione, affermando che il controllo rilevante può essere anche indiretto. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, esamina la nozione di controllo indiretto ai fini della liquidazione IVA di gruppo. La disposizione regolamentare contempla il possesso della partecipazione maggioritaria non solo da parte della controllante, ma anche da parte di una società da questa controllata. Tale previsione riflette la scelta di ancorare la nozione di controllo alla sostanza del vincolo partecipativo piuttosto che alla sua forma immediata. Una volta ammessa la rilevanza del controllo indiretto, non vi è ragione per escludere che il possesso della partecipazione superiore al cinquanta per cento possa risultare dalla convergenza di partecipazioni detenute da più società integralmente controllate dalla capogruppo, sempre che quest’ultima eserciti un potere decisionale unitario e stabile sulla partecipata finale.
La Corte precisa che il limite quantitativo previsto dalla disciplina interna non impone una lettura che scomponga artificiosamente un potere di controllo che, sul piano sostanziale, è unitariamente riferibile alla capogruppo. La soglia partecipativa assolve a una funzione di garanzia e non di esclusione, sicché non può operare come criterio selettivo formale in presenza di una dominanza sostanziale priva di margini di incertezza. La lettura restrittiva prospettata dall’Amministrazione, che imporrebbe di individuare in un solo soggetto intermedio il titolare della partecipazione maggioritaria, irrigidirebbe la previsione regolamentare oltre quanto necessario, negando rilievo a situazioni in cui la dominanza della capogruppo è piena, benché esercitata attraverso più articolazioni societarie.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte chiarisce che il giudice d’appello non ha indebitamente sovrapposto la disciplina della liquidazione IVA di gruppo a quella del gruppo IVA. Benché i due istituti siano distinti, poiché solo il secondo determina la nascita di un unico soggetto passivo, il richiamo operato dai giudici di merito ai principi elaborati in materia di gruppo IVA non ha introdotto un differente regime normativo, ma ha soltanto fatto uso di coordinate interpretative coerenti con la materia, per corroborare una lettura non restrittiva del requisito del controllo già desumibile dalle disposizioni interne. Tale richiamo risponde all’esigenza di assicurare coerenza sistematica all’interno del medesimo comparto impositivo.
La Corte conclude che, non avendo l’Amministrazione allegato elementi idonei a mostrare che l’interpretazione accolta favorisca un uso elusivo del meccanismo, il ricorso va rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
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Nota della Redazione
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