Cuneo fiscale Irap escluso solo per concessione traslativa a tariffa remuneratoria (Cass. civ. Sez. V n. 1029 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, il beneficio della riduzione della base imponibile introdotto dall’art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006 (cd. riduzione del cuneo fiscale) non spetta alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa e a tariffa remuneratoria, ossia capace di generare un profitto, perché in tali settori la tariffa tiene conto del costo fiscale dell’imposta. Il criterio distintivo tra appalto e concessione di servizi va individuato nel rischio di gestione: si ha appalto quando il corrispettivo è pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore, che non sopporta l’alea della domanda. Ne consegue che il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale a favore dell’impresa che operi in regime di appalto non integra un aiuto di Stato, per la neutralità dell’esclusione delle imprese in concessione e l’assenza di un vantaggio selettivo.
Il Fatto
La società contribuente esercitava attività di trasporto pubblico locale su linee urbane affidate dalla municipalizzata capitolina, per il tramite di una consortile, con corrispettivo chilometrico unitario per vettura. Per l’anno d’imposta 2007 l’Ufficio contestava l’indebita deduzione dalla base imponibile Irap del cd. cuneo fiscale, qualificando l’attività come public utility svolta in regime di concessione traslativa e con tariffa onnicomprensiva e remuneratoria.
Il giudice di primo grado respingeva le ragioni della società, ravvisando una concessione traslativa e non un appalto di servizi. Il collegio di secondo grado riformava la decisione, ritenendo che, anche a voler qualificare la concessione come traslativa, difettasse il requisito della tariffa remuneratoria per l’assenza di una clausola di ripianamento dei debiti della concessionaria. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resisteva la società con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi — entrambi articolati ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. — sono trattati congiuntamente e dichiarati infondati. Il primo censurava la mancata individuazione dei caratteri della concessione traslativa negli atti contrattuali; il secondo contestava l’esclusione del requisito economico della tariffa remuneratoria.
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile dichiarata, in applicazione delle deduzioni introdotte dall’art. 1, comma 266, della legge n. 296/2006, che ha modificato l’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446/1997, non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa e a tariffa remuneratoria. Tale interpretazione è coerente con la ratio giustificatrice del cd. cuneo fiscale. Richiama sul punto Cass. V n. 32633/2019, Cass. V n. 41282/2021 e Cass. V n. 6332/2022.
Quanto alla natura dell’agevolazione, il riconoscimento dell’abbattimento del cuneo fiscale alle imprese dei trasporti che non operino in concessione e a tariffa non realizza un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, per la neutralità dell’esclusione delle imprese in concessione e l’assenza di un vantaggio selettivo: la tariffa applicata dall’ente che opera in concessione è di per sé idonea a scontare il peso dell’imposta.
La Corte richiama poi il criterio demarcatore tracciato a Sezioni Unite n. 23155/2024: si configura un appalto di pubblico servizio quando il corrispettivo è pagato direttamente dall’Amministrazione al prestatore, che non sopporta il rischio di gestione, a differenza del concessionario che trae remunerazione dai proventi degli utenti.
Applicando tali principi, il rapporto tra la municipalizzata e la società contribuente — per il tramite della consortile — è qualificato come appalto: il compenso è pagato dalla committente e non dal passeggero; è calcolato in modo forfettario sui chilometri percorsi e non sui passeggeri raccolti; non vi è emissione di biglietti a favore dei passeggeri, bensì una somma fissa corrisposta a misura. Esclusa la concessione traslativa e la tariffa remuneratoria, e trattandosi di contratto d’appalto all’esito di gara, la deduzione del cuneo fiscale non integra un aiuto di Stato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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