Abolitio criminis del reddito di cittadinanza e ultrattività della norma penale (Cass. pen. Sez. 3 n. 3842 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione del delitto di cui all’art. 7, d.l. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019, disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, con efficacia dal 1° gennaio 2024, deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen. Tale deroga è sorretta da una plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile fruire del beneficio. La falsa attestazione in un’istanza inoltrata telematicamente all’INPS, anche se non sottoscritta con le modalità dell’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, integra il delitto, poiché l’irrituale sottoscrizione non determina l’inesistenza della richiesta e non ne preclude l’effetto dell’erogazione del sussidio. In materia di falso ideologico, il delitto è configurabile anche in caso di atto invalido, essendo escluso solo in caso di atto inesistente.
Il Fatto
Con sentenza del 13/02/2025, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Gip presso il Tribunale di Napoli. Il ricorrente era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 per omessa comunicazione di una variazione patrimoniale, consistita nell’acquisto di un motociclo, durante la percezione del reddito di cittadinanza. La ricorrente era stata invece condannata per il reato di cui all’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, per aver indicato falsamente nella domanda lo stato di inoccupato del coniuge.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducevano, quale primo motivo, l’intervenuta abolitio criminis del reato a far data dal 1° gennaio 2024, per effetto dell’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022. La Corte disattende la censura, ribadendo il principio secondo cui la norma abrogativa, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, ha inteso coordinare la soppressione del beneficio con la nuova incriminazione di cui all’art. 8, d.l. n. 48/2023, che sanziona le condotte relative ai benefici sostitutivi. La clausola di ultrattività risulta pertanto sorretta da una plausibile giustificazione e non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della norma più favorevole.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio per cui integra il delitto la falsa attestazione contenuta in un’istanza telematica priva di sottoscrizione autografa o elettronica, come prescritto dall’art. 65, comma 1, d.lgs. n. 82/2005. L’irrituale sottoscrizione, non determinando l’inesistenza della richiesta, non impedisce all’atto di produrre l’effetto dell’erogazione del sussidio. La Corte precisa che la pronuncia richiamata dal ricorrente non è pertinente, in quanto fondata sull’incertezza circa il contenuto delle dichiarazioni, non sulla mancata sottoscrizione.
Vengono inoltre ritenute generiche le doglianze in ordine al dolo specifico, avendo i giudici di merito accertato che la ricorrente era a conoscenza dell’attività del coniuge, amministratore di società di capitali, e della consistenza delle stesse. La condotta, che consentiva l’accesso a un beneficio non spettante, era stata correttamente qualificata in linea con il principio delle Sezioni Unite, secondo cui le omissioni o false indicazioni rilevano solo se funzionali a ottenere un beneficio non dovuto o maggiore.
Il terzo motivo, concernente l’acquisto del motociclo, è dichiarato inammissibile. La Corte di appello aveva congruamente motivato che il ricorrente era intestatario del veicolo e che la circostanza della comproprietà risultava dal libretto di circolazione, in uso al medesimo. Le doglianze proposte si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto, preclusa in sede di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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