Stabilizzazione del precario e diritto all’assunzione a tempo indeterminato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21120 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il percorso di stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, previsto dall’art. 3, comma 94, lett. b), legge n. 244 del 2007, non consente l’immediata assunzione a tempo indeterminato. La clausola di riserva che richiama l’art. 1, commi 529 e 560, legge n. 296 del 2006 impone di leggere la norma come programma di progressiva stabilizzazione, che passa necessariamente per l’assunzione a termine triennale e per il superamento di una selezione concorsuale. Solo all’esito di tale percorso il lavoratore matura il diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato, sempre che permangano i requisiti di compatibilità economico-finanziaria e non sopravvengano ragioni che legittimino l’amministrazione a rivedere la determinazione iniziale. In caso di tardiva assunzione per illegittimità della P.A., non spettano le retribuzioni del periodo di mancato impiego.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività presso un Istituto Autonomo per le Case Popolari a partire dal 2003, prima con contratti a tempo determinato e poi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, prorogati fino al dicembre 2008. Nell’ambito di un accordo sindacale, l’ente aveva approvato la programmazione triennale dei fabbisogni e indetto una selezione interna per la stabilizzazione del personale atipico, prevedendo che, decorso un triennio di lavoro a termine, i vincitori sarebbero stati assunti a tempo indeterminato.
Il lavoratore aveva superato la selezione e stipulato il contratto triennale, ma alla scadenza l’ente non aveva proceduto all’assunzione definitiva. Il giudice di primo grado e la Corte d’appello di Napoli avevano riconosciuto il diritto all’assunzione, condannando l’ente al pagamento delle retribuzioni dal 2011. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi contestano la ritualità del percorso di stabilizzazione seguito. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara infondati, dando continuità a un proprio precedente in termini (Cass. n. 12871 del 2024).
Il nodo interpretativo è costituito dall’art. 3, comma 94, legge n. 244 del 2007. La Corte ricostruisce il dibattito dottrinale tra due letture opposte: quella che equipara i collaboratori ai dipendenti a termine, ammettendo l’immediata assunzione, e quella che valorizza il principio del concorso ex art. 97 Cost., riducendo il riconoscimento a mere quote di riserva. Nessuna delle due, ad avviso del Collegio, coglie nel segno.
Il punto decisivo è la clausola di riserva contenuta nella lett. b), che richiama l’art. 1, commi 529 e 560, legge n. 296 del 2006. Tale richiamo, che riserva una quota dei posti ai collaboratori, consente di leggere la disposizione come previsione di un percorso che passa per l’assunzione a termine prima di approdare al rapporto stabile. L’assunzione a termine consente l’inquadramento nel contratto collettivo; il superamento delle prove selettive rispetta la regola del concorso, in linea con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 215 del 2009, nn. 42 e 127 del 2011).
Applicando tale lettura al caso, la Corte rileva che l’ente aveva aderito al programma di stabilizzazione, che il lavoratore possedeva i requisiti, aveva superato la selezione e completato il triennio. Egli aveva quindi maturato il diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Non rileva la previsione di automatica trasformazione contenuta nel bando, poiché l’azione riguarda il diritto maturato al termine del percorso, né l’ente ha provato sopravvenienze ostative.
Il quarto motivo è invece parzialmente fondato. Il completamento del percorso fa sorgere il diritto all’assunzione, ma non anche quello alle retribuzioni del periodo di mancato impiego: tali voci presuppongono il perfezionamento del rapporto e possono essere chieste solo a titolo risarcitorio o ex art. 2126 cod. civ. (Cass. n. 13940 del 2017). La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Nota della Redazione
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