SCIA e diniego di accesso carrabile su parcheggio pubblico (TAR Lombardia n. 907 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel disporre dei beni del proprio demanio e del patrimonio indisponibile, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel decidere se sottrarre una porzione di parcheggio pubblico all’uso collettivo per destinarla al godimento esclusivo di un privato. Il rilascio di una SCIA non impone all’amministrazione di inibire l’intervento entro i termini ordinari, quando l’opera implichi una diversa organizzazione degli spazi pubblici e richieda una valutazione politica sulla meritevolezza dell’interesse perseguito dal privato rispetto al sacrificio della fruizione collettiva. In tal caso prevalgono l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e la tutela dell’uso collettivo del bene demaniale.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria di auto, presentava nel marzo 2023 una SCIA per realizzare una recinzione con un nuovo accesso pedonale e carrabile, finalizzata a proteggere dal furto le autovetture esposte sul piazzale. L’intervento comportava l’eliminazione di 8 stalli del parcheggio pubblico e la costituzione di una servitù di passaggio su area demaniale.

Dopo il parere favorevole della Polizia locale, la giunta comunale esprimeva indirizzo contrario e il responsabile dell’Area Tecnica ingiungeva alla ricorrente di non effettuare l’intervento, ai sensi dell’art. 23, commi 3 e 6, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione e violazione dei termini di inibizione della SCIA, chiedendo inoltre il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito, assorbendo l’eccezione preliminare di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto. L’opera avrebbe richiesto non solo la soppressione di stalli pubblici, ma anche la costituzione di una servitù di passaggio sull’area demaniale adibita a parcheggio, con modifica della viabilità e revisione della segnaletica.

Secondo il TAR, il provvedimento impugnato reca motivazione diffusa. Esso richiama il parere legale acquisito in istruttoria, che valorizza l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nel destinare i beni del proprio demanio e del patrimonio indisponibile. Rileva il Collegio che, a fronte dell’uso esclusivo attribuito al privato di una porzione del bene pubblico, non emerge alcuna utilità pubblica che giustifichi il sacrificio della fruizione collettiva.

L’esigenza della ricorrente di proteggere le auto dai furti e dagli atti vandalici risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione e all’incolumità delle persone. Il Collegio osserva inoltre che tale esigenza non è supportata dall’allegazione di documentati episodi di furto o vandalismo.

Quanto al parere della Polizia Municipale, non prodotto in giudizio, il TAR rileva che esso verosimilmente riguarda solo la compatibilità tecnica con il Codice della Strada, mentre la ragione sostanziale del diniego attiene alla valutazione politica sulla sussistenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare la sottrazione del bene all’uso collettivo.

Sul secondo motivo, il Collegio esclude che siano invocabili i termini ordinari di inibizione della SCIA: non viene in considerazione un intervento già disciplinato dallo strumento urbanistico, soggetto a mera verifica di conformità, ma un intervento innovativo che implica una diversa organizzazione degli spazi pubblici e richiede una valutazione discrezionale dell’organo politico. Il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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