Cittadinanza: il diniego non può basarsi solo sul precedente penale (TAR Lazio n. 6099 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di acquisto della cittadinanza italiana, l’amministrazione esercita un potere valutativo amplissimo, che si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, fondato su un complesso di circostanze atte a dimostrarne l’integrazione sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta. Il diniego non può quindi fondarsi esclusivamente sull’esistenza di un precedente penale, senza indagare la complessiva condotta di vita del richiedente, anche successiva alla commissione del reato. La riabilitazione, se successiva all’istruttoria, non può essere ignorata, ma deve essere valutata come dato storico rilevante in termini di successiva condotta di vita. Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale resta di natura estrinseca e formale, limitandosi alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e coerenza della motivazione.

Il Fatto

Una cittadina straniera presentava istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza con decreto, fondando il diniego sulla presenza di una condanna per truffa, divenuta definitiva a seguito di decreto penale nell’anno 2007.

Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, il difetto di istruttoria e l’erronea valutazione dei presupposti, evidenziando di aver ottenuto la riabilitazione dal pregiudizio penale nel corso del 2023.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene fondato il ricorso, ravvisando il carattere dirimente della doglianza relativa alla mancata valutazione della complessiva condotta di vita della ricorrente. L’amministrazione si è soffermata esclusivamente sull’esistenza del pregiudizio penale, senza compiere alcuna ulteriore indagine.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ricorda che l’amministrazione esercita un potere valutativo che si sostanzia in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, tra cui le condizioni lavorative, economiche, familiari e l’irreprensibilità della condotta. Il conferimento della cittadinanza presuppone che non sussista alcuna ombra di inaffidabilità del richiedente, anche in una prospettiva prognostica futura, circa la piena adesione ai valori costituzionali. Tale valutazione si pone su un piano autonomo rispetto a quella penale, caratterizzata da un diverso rigore probatorio: per il diniego è sufficiente il “fondato sospetto”.

Tuttavia, nel caso di specie, l’incompleta acquisizione dei fatti indicativi della condotta di vita della ricorrente, anche successiva alla commissione del reato, ha privato l’amministrazione di elementi di giudizio potenzialmente rilevanti per una decisione di segno opposto. La formale riabilitazione ottenuta nel 2023, pur non potendo essere conosciuta all’epoca dell’istruttoria, doveva comunque essere valutata in termini di successiva condotta di vita dell’istante.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il suo conseguente annullamento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di riedizione del potere. Le spese vengono compensate per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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