Partecipazione da remoto e legittimazione del consigliere assente alla seduta (TAR Molise n. 84 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura avverso le modalità di svolgimento telematico della seduta consiliare — per asserita inadeguatezza dei mezzi di collegamento — è inammissibile se proposta da un consigliere comunale che non ha partecipato alla discussione culminata nella deliberazione, essendosi allontanato prima della votazione, difettando il requisito della concreta lesione. Analogamente, la medesima doglianza è inammissibile se avanzata da un cittadino elettore che non ha dedotto di essere stato presente tra il pubblico in aula. La verifica sulla legittimità della costituzione dell’organo in modalità mista resta pur sempre condotta al sommario scrutinio cautelare, anche considerando la contrapposta esigenza di continuità dell’attività amministrativa dell’ente.
Il Fatto
Alcuni consiglieri comunali e un cittadino elettore impugnavano la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, deducendo l’inidoneità dei mezzi telematici apprestati dall’Amministrazione per garantire la partecipazione dei consiglieri collegati da remoto, in violazione del regolamento comunale sullo svolgimento delle sedute in modalità telematica. I ricorrenti chiedevano la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, assumendo che la presenza dei consiglieri da remoto fosse stata percepita solo dal segretario comunale e non da tutti i presenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo inammissibile la doglianza sotto un duplice profilo soggettivo. Quanto al consigliere comunale ricorrente, è emerso che egli non aveva partecipato alla discussione culminata nella deliberazione impugnata, essendosi allontanato dall’aula prima della votazione: la sua censura è stata pertanto qualificata come astratta e aprioristica, poiché non sorretta da alcuna concreta lesione conseguente alle modalità di svolgimento della seduta.
Quanto al cittadino elettore, il Collegio ha rilevato che egli non aveva nemmeno dedotto di essere stato tra il pubblico presente alla seduta consiliare, sicché la sua doglianza sull’inidoneità dei mezzi di collegamento era parimenti priva del necessario requisito di concretezza. Il difetto di legittimazione e di interesse ha assorbito ogni valutazione nel merito delle modalità telematiche apprestate dall’Amministrazione.
Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, valorizzando la contrapposta esigenza di continuità dell’attività amministrativa dell’ente, connessa alla peculiare natura dell’atto impugnato — un atto di approvazione del rendiconto di gestione —. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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