L’inerzia sul titolo scaduto non consolida l’intervento edilizio abusivo (TAR Campania n. 4864 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di intervento edilizio realizzato all’esito di presentazione di SCIA, per il quale era tuttavia precluso il ricorso a detto titolo abilitativo, esigendosi di contro il rilascio del permesso di costruire, non trova applicazione il termine decadenziale per l’esercizio del potere inibitorio previsto dall’art. 19 della l. n. 241/1990, il cui decorso esaurisce gli ordinari poteri di vigilanza edilizia. La decadenza del permesso di costruire per mancato completamento dei lavori entro il triennio si determina per il solo fatto del decorso del tempo assegnato per l’esecuzione e il completamento dei lavori, costituendo un effetto automatico che non necessita di un provvedimento amministrativo espresso, avente natura meramente ricognitiva. Affinché i lavori possano ritenersi completati non è sufficiente che il manufatto risulti materialmente realizzato nelle sue strutture portanti, occorrendo che risulti funzionalmente idoneo allo scopo per il quale era stato progettato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi rispetto a due SCIA presentate nel 2025, relative al completamento dei lavori di cui a una DIA del 2013. L’amministrazione comunale fondava il diniego sulla decadenza dei titoli edilizi richiamati, sul mancato completamento delle opere, sull’assenza di un legittimo mutamento di destinazione d’uso dei locali e sulla natura di ristrutturazione edilizia dell’intervento, non assentibile nella zona E3 – Parco Agricolo Vincolato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure articolate dalla società ricorrente. Il Collegio ha disatteso il primo motivo, relativo alla tardività del provvedimento inibitorio, chiarendo che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 non opera per gli interventi per i quali è richiesto il permesso di costruire. La giurisprudenza citata in sentenza è consolidata nel ritenere che, per le opere non assentibili mediante SCIA, restano ferme le attribuzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 2-bis dell’art. 21 della medesima legge.
La Corte ha precisato che la decadenza del permesso di costruire si determina automaticamente per il solo fatto del decorso del tempo, senza necessità di un provvedimento formale dichiarativo. Con riguardo al concetto di completamento dell’opera, è stato richiamato il principio per cui non è sufficiente la realizzazione delle strutture portanti, occorrendo che l’immobile risulti funzionalmente idoneo alla destinazione progettata, con porte, finestre, impianti e opere di finitura. Nella specie, lo stato rustico dell’immobile, essendo incontroverso, rendeva evidente l’intervenuta decadenza dei titoli edilizi invocati.
Il Tribunale ha poi escluso che la destinazione abitativa dell’immobile potesse ritenersi consolidata, non essendo stata fornita la prova dell’esistenza di un titolo idoneo a legittimare il mutamento di destinazione d’uso dei locali originariamente agricoli. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, evidenziando che non è possibile frazionare artificiosamente nel tempo un intervento edilizio unitario per ricondurlo a un regime abilitativo più semplificato. Le opere progettate, incidendo su un organismo edilizio interessato da rilevanti modifiche strutturali e distributive, non potevano essere ricondotte alla mera manutenzione, tanto più in una zona in cui la disciplina urbanistica ammette esclusivamente interventi conservativi.
Quanto all’autorizzazione paesaggistica, il Collegio ha precisato che l’esclusione di cui all’allegato A del d.P.R. n. 31/2017 opera solo per interventi effettivamente privi di incidenza sui valori paesaggistici tutelati, circostanza esclusa dalla natura delle opere e dalla decadenza dei titoli che avevano assentito un precedente intervento di recupero abitativo del sottotetto incidente su sagoma e prospetti. La sentenza si conclude con la reiezione del ricorso e la compensazione delle spese di lite, giustificata dalla complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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