Inail diniego contributo per calcolo indice rischio impossibile (TAR Emilia-Romagna n. 136 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di ammissione a finanziamenti pubblici banditi mediante avviso, l’amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri e dei requisiti predeterminati dall’avviso, senza possibilità di discostarsene in via interpretativa. Qualora il bando richieda la dimostrazione della riduzione dell’indice di rischio al di sotto di una soglia prestabilita, secondo una specifica norma tecnica, la domanda che non sia in grado di fornire tale dimostrazione non può essere ammessa, risultando il diniego un atto vincolato. La previsione di un frazionamento dei compiti di movimentazione ai fini della valutazione del rischio presuppone che gli stessi siano svolti da persone diverse o in momenti separati, non già dalle medesime persone nell’ambito del turno. In materia di contraddittorio procedimentale, il provvedimento finale può essere motivato anche con ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel preavviso di rigetto, purché queste costituiscano conseguenza diretta delle osservazioni presentate dall’interessato.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, operante nel settore degli allestimenti scenografici e teatrali, presentava domanda di contributo all’INAIL per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), e comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, per l’acquisto di paranchi di sollevamento. La domanda, presentata per l’Asse di finanziamento relativo alla riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi, non veniva ammessa al contributo per il mancato superamento della fase di verifica prevista dall’avviso pubblico.
La società impugnava il diniego, deducendo la violazione della norma tecnica ISO 11228-1, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancata coincidenza tra i motivi ostativi indicati nella comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e quelli posti a fondamento del provvedimento finale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando le censure in ordine logico inverso. Ha ritenuto infondato il motivo concernente la violazione del contraddittorio procedimentale, osservando che i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto coincidevano con quelli del provvedimento finale per due terzi, e che il terzo motivo costituiva conseguenza diretta delle osservazioni presentate dall’interessata, come previsto dallo stesso art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Collegio ha poi escluso che il diniego contraddicesse gli obiettivi dell’avviso pubblico, rilevando che il finanziamento non era volto a incentivare qualsivoglia miglioramento delle condizioni di lavoro, ma soltanto quelli aventi determinate caratteristiche e in grado di garantire specifici risultati. Un’interpretazione esclusivamente teleologica, che dequotasse i requisiti fissati dal bando, avrebbe alterato la par condicio tra i potenziali beneficiari delle risorse pubbliche.
Quanto al merito della valutazione, il TAR ha evidenziato che la perizia asseverata allegata alla domanda dichiarava espressamente l’impossibilità di certificare la riduzione dell’indice di rischio al di sotto del valore di 1, non potendo effettuarsi la valutazione secondo la norma UNI ISO 11228-1 e il Technical report ISO/TR 12295 per la situazione futura. Poiché l’avviso pubblico non contemplava modalità alternative di calcolo, la mancata ammissione costituiva atto vincolato.
Il Collegio ha infine rilevato che l’allegato 2 all’avviso pubblico imponeva di considerare, nel calcolo dell’indice di rischio, anche i compiti di movimentazione svolti in successione dalle stesse persone, non essendo possibile un frazionamento delle lavorazioni. Il progetto, limitato ad alcune fasi, non poteva quindi essere ammesso.
Nota della Redazione
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