Ottemperanza per Carta docente supplente con commissario ad acta (TAR Campania n. 4862 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze del Giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La copia informatica conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 475 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione del giudicato di pagamento di somme di denaro non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali. Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora il commissario ad acta, per il caso di inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto a una docente supplente il diritto a usufruire, con le medesime modalità dei docenti di ruolo, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione del beneficio e l’emissione dei relativi buoni elettronici.

Rimasta inottemperata la sentenza, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di provvedere entro un termine, la nomina del commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora per il caso di ulteriore ritardo. Si costituiva in giudizio il Ministero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, rilevando che la sentenza del Giudice ordinario era stata munita di attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla Cancelleria e notificata all’Amministrazione in copia informatica conforme, valida quale titolo esecutivo ex art. 475 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022. Ha quindi ritenuto osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esperibilità dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non aveva dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato, pur essendo su di esso l’onere di provare l’eventuale fatto estintivo del diritto, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il TAR ha ordinato all’Amministrazione di provvedere entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del M.I.M. quale commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo il compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha poi accolto la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando la modifica introdotta dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, secondo cui la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. In conformità all’orientamento della Sezione, la penalità è stata quantificata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo adempimento o alla scadenza del termine concesso, oltre il quale la parte interessata può attivarsi per l’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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