Estratti conto incompleti: ricalcolo dal primo saldo debitore documentato (Cass. civ. Sez. I n. 5121 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista agisca per la ripetizione di indebito e non depositi tutti gli estratti conto periodici, senza che l’andamento del conto sia ricostruibile con altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, va assunto come dato di partenza per il ricalcolo il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile, o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti. Tale dato è il più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote l’incompletezza documentale, essendo egli gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti. Il correntista può superare tale esito solo offrendo allegazioni o prove idonee a dimostrare che nell’intervallo non documentato il debito era inesistente o inferiore, ovvero che si era maturato un credito in suo favore.
Il Fatto
Una società correntista conveniva in giudizio la banca per sentire accertare la nullità e l’inefficacia delle condizioni generali del contratto di conto corrente, con riferimento agli addebiti per interessi ultralegali, all’illegittimo regolamento delle valute, alle spese e commissioni di massimo scoperto e alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, chiedendo la determinazione del saldo effettivo e la condanna della banca alla restituzione delle somme risultate a credito, oltre al risarcimento dei danni per l’ingiusta revoca del fido.
La banca si costituiva eccependo l’irripetibilità delle somme pagate, in quanto corrisposte in adempimento di obbligazioni naturali e comunque prescritte, e affermando la legittimità delle condizioni applicate. La CTU individuava il saldo secondo due opzioni: partendo dal saldo zero del primo estratto conto disponibile oppure dal saldo effettivo risultante da tale estratto. Il Tribunale accoglieva la prima ipotesi; la Corte di Appello di Lecce, in riforma, riteneva che il ricalcolo andasse effettuato a partire dal primo estratto conto in atti. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice avesse addossato al correntista un onere probatorio non suo: la mancata prova del credito nel periodo anteriore al primo estratto conto prodotto non dimostrerebbe il credito che in quel periodo la banca assume di aver maturato, spettando a quest’ultima provare l’ipotetico credito di partenza, quale eccezione in senso proprio.
La Corte ha dichiarato la censura infondata. La questione riguarda un’azione di ripetizione di indebito avviata nel 2005 per un rapporto di conto corrente chiuso nel 1997. In presenza di documentazione parziale, il principio applicato distingue due situazioni.
Quando il correntista è convenuto, l’accertamento del dare e avere può attuarsi con ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete sul saldo maturato all’inizio del periodo documentato; in mancanza di tali dati la domanda va respinta. Quando invece è il correntista ad agire, i conteggi possono partire dal saldo zero solo se prove o elementi consentano di affermare che il debito, nell’intervallo non documentato, fosse inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale, o che ivi si fosse maturato un credito per il cliente; diversamente si deve partire dal primo saldo debitore documentato.
La Corte richiama sul punto i propri precedenti — Cass., n. 37800/2022, Cass., n. 35979/2022 e Cass., n. 11543/2019, con richiamo in motivazione anche a Cass., n. 35268/2023 — e rileva che le decisioni invocate dal ricorrente riguardano l’ipotesi diversa in cui è la banca ad agire ed è quindi gravata dell’onere probatorio sull’entità e sull’esistenza del credito vantato. Nel caso concreto il correntista non ha prodotto alcuna allegazione né elementi, diversi dagli estratti, idonei a dimostrare che il credito nell’intervallo antecedente fosse maggiore o minore.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. per non aver la Corte valutato l’effettiva portata probatoria del primo estratto conto utile, è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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