Danno da errato regime fiscale dei minimi va allegato e provato (Cass. civ. Sez. III n. 4590 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il danno conseguente all’erronea adesione al regime fiscale dei minimi, suggerita dal professionista incaricato, non è configurabile in re ipsa. Il cliente che agisca per il risarcimento deve allegare e provare il pregiudizio subito, non essendo sufficiente dedurre il versamento dell’I.V.A. successivamente corrisposta all’erario. L’accertamento compiuto dal giudice di merito sull’assenza di tale prova costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua. È inammissibile il motivo che, formalmente veicolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., richieda di fatto una diversa ricostruzione istruttoria. Il mancato esercizio del potere di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è censurabile solo nei ristretti limiti dell’orientamento di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, praticante avvocato abilitato, si era rivolta alla commercialista che già seguiva la contabilità della propria famiglia perché curasse anche la sua posizione fiscale. Su consiglio della professionista aveva adottato, dal 2008, il regime dei minimi, con esonero dal versamento dell’I.V.A. e conseguente mancata richiesta dell’imposta ai clienti.
Appreso da altro professionista di non poter accedere a quel regime, essendo socia di una società in accomandita semplice, la ricorrente aveva provveduto a ravvedimento operoso e versato l’I.V.A. per il 2008. Aveva poi convenuto in giudizio la commercialista davanti al Tribunale di Vicenza per ottenere il risarcimento dei danni. La domanda era stata rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione. Propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; l’intimata è rimasta tale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi tre motivi, strettamente connessi. Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto sussistente la responsabilità professionale della commercialista, ma solo in relazione all’adozione del regime dei minimi, avendo escluso ogni responsabilità per la mancata dichiarazione dei canoni di locazione. Su questo secondo profilo nessuna censura risulta proposta.
Il nodo decisivo è l’onere della prova. La Corte territoriale ha reputato che il danno non possa ritenersi in re ipsa e che debba essere allegato e dimostrato dal danneggiato. Poiché l’I.V.A. era comunque dovuta secondo il regime fiscale correttamente applicabile, il versamento all’erario non integra di per sé un pregiudizio risarcibile; ciò che rileva è il pagamento di sanzioni o l’incidenza dell’imposta non traslata sui clienti.
La Corte d’appello aveva accertato che la ricorrente non aveva prodotto le attestazioni di pagamento né le fatture emesse nel 2008, e che la somma asseritamente versata non era desumibile in via induttiva dal documento fiscale del 2010. Si tratta di accertamento in fatto non sindacabile in cassazione, non scalfito dalle censure.
Il secondo motivo, pur richiamando l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., reca in realtà doglianza di omesso esame, peraltro non idoneamente formulata e comunque inammissibile rispetto al disposto dell’art. 348 ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il quarto motivo è inammissibile: il mancato esercizio del potere di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è sindacabile solo entro limiti ristretti, e la documentazione era stata smarrita dalla stessa ricorrente. Il quinto motivo sollecita una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con conseguente obbligo del contributo unificato.
Nota della Redazione
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