Sciopero occulto mediante certificati medici fittizi nei servizi pubblici essenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13220 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico. L’iter procedimentale imposto dalla legge (comunicazione scritta, preavviso, indicazione di durata, modalità e motivazioni) è strumentale al contemperamento degli interessi contrapposti, sicché la sua violazione è in sé causa di illegittimità dello sciopero e fonte di responsabilità per le organizzazioni sindacali che lo abbiano proclamato o vi abbiano aderito. È irrilevante il verificarsi di un concreto pregiudizio per il servizio, contando il dato obiettivo dello sciopero attuato senza l’osservanza delle regole.
Il Fatto
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali aveva disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 2, legge n. 146 del 1990, la sospensione del pagamento dei contributi associativi a carico di un’organizzazione sindacale, per un ammontare di euro 20.000,00. Addebito: la responsabilità, insieme ad altre sigle, di una astensione collettiva attuata in violazione delle norme sullo sciopero, concretatasi nelle ingenti assenze dei lavoratori della Polizia Locale di Roma nella notte tra il 31.12.2014 e l’1.1.2015.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso del sindacato; la Corte d’Appello di Roma lo aveva rigettato, ritenendo provata la sospensione dal lavoro per motivi sindacali, promossa dall’azione congiunta delle sigle. Il sindacato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 4, comma 2, legge n. 146 del 1990: la Corte d’Appello avrebbe adottato una nozione estensiva di sciopero, qualificando come tale mere condotte individuali e assenze per malattia. Il secondo motivo censurava la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., per il ricorso a presunzioni prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
La Corte muove da una premessa di diritto: la vicenda riguarda servizi pubblici essenziali, secondo la dizione dell’art. 1 legge n. 146 del 1990, poiché la Polizia Municipale è deputata alla sicurezza dei cittadini e alla circolazione. Il regime applicabile è dunque quello degli artt. 1, 2 e 4 della stessa legge, ed è ininfluente il concreto pregiudizio per il servizio, rilevando il dato obiettivo dello sciopero attuato senza osservanza delle regole. Le regole di preavviso sono strumentali all’organizzazione di chi eroga il servizio, ai controlli della Commissione e ai tentativi di composizione; la loro violazione è in sé causa di illegittimità.
Sul piano fattuale, la Corte distingue due profili. Quanto all’esistenza di una astensione da un lavoro dovuto, la vicenda è pacifica: l’invito a non aderire allo straordinario volontario non fu mai revocato, e il Comune dovette ricorrere alla pronta disponibilità per coprire i turni. Il diniego della prestazione con certificato medico è in sé legittimo, ma se fondato su giustificazioni puramente formali realizza una astensione dal lavoro che, se motivata da rivendicazioni collettive, va qualificata come sciopero occulto, apparentemente coperto da assenze giustificate. Non si tratta di forme anomale di sciopero, bensì di una astensione occultata mediante giustificazioni ritenute fittizie.
Quanto all’accertamento, la Corte richiama i principi consolidati su artt. 2727 e 2729 cod. civ.: spetta al giudice di merito valutare il ricorso alle presunzioni e la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento che, se motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 22366 del 2021). L’incremento statistico delle malattie (oltre il quintuplo) e dei permessi, l’assenza di picchi epidemici e la convergenza dei comportamenti integrano elementi precisi, gravi e concordanti. Non occorre riscontrare la falsità delle singole certificazioni: è sufficiente che il fatto ignoto sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile (Cass. n. 5787 del 2014).
Da qui la responsabilità del sindacato. La Corte valorizza gli elementi indiziari convergenti: i post sul profilo ufficiale del dicembre, la mancata revoca dell’invito, il differimento delle assemblee, il comunicato congiunto di fine dicembre, l’ambiguità del messaggio di un rappresentante di sigla. Una volta organizzato e promosso lo sciopero, non rileva la formale appartenenza dei partecipanti, contando solo il nesso causale. Il ricorso è rigettato e il principio di diritto è confermato.
Nota della Redazione
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