L’annullamento del ruolo non estingue il credito previdenziale (Cass. civ. Sez. I n. 24683 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, la disciplina dell’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 si applica anche alla cassa previdenziale privatizzata, poiché essa esercita una funzione pubblica ed è autorizzata ex lege a usare tale modalità di esazione. L’annullamento dei ruoli anteriori al 31.12.1999 riguarda tutti i carichi, senza distinguere tra procedure pendenti o attività già esaurite. Per i crediti inferiori a euro 2.000,00 la misura evita una riscossione antieconomica; anche in tale ipotesi, però, l’annullamento del ruolo non estingue il credito sottostante, azionabile con gli strumenti ordinari. Il discarico non integra un aiuto di Stato in assenza della prova di un vantaggio economico ottenibile fuori dalle normali condizioni di mercato.
Il Fatto
L’ente previdenziale aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo contro l’agente della riscossione per contributi iscritti nel ruolo suppletivo del 1998, riscossi e riversati solo in parte. Nel giudizio di opposizione era poi sopravvenuta la legge n. 228/2012, invocata dall’agente per l’annullamento automatico dei crediti fino a euro 2.000,00 e per il discarico degli altri ruoli non interessati da attività di riscossione.
Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. La Corte d’appello ha invece accolto il gravame e revocato l’ingiunzione. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando l’applicabilità della disciplina ai propri crediti, prospettando dubbi costituzionali e convenzionali, denunciando un aiuto di Stato e sostenendo che i crediti sotto soglia fossero definitivamente estinti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. La sentenza impugnata si conforma infatti a un orientamento consolidato, integralmente richiamato nella proposta di definizione anticipata e condiviso dal Collegio. La natura privatizzata dell’ente non sottrae i suoi ruoli alla legge di stabilità del 2013: rilevano la funzione previdenziale pubblica e la scelta legislativa di consentire la riscossione coattiva mediante ruolo.
Richiamando Cass. n. 12229/2019, la decisione individua una duplice ragionevolezza della disciplina. Per i crediti inferiori a euro 2.000,00, il legislatore evita costi di esazione presumibilmente superiori ai benefici. Per quelli di importo maggiore, l’intervento incide soltanto sulla procedura e lascia intatto il diritto dell’ente, esercitabile in via ordinaria. La stessa soluzione vale per i crediti sotto soglia, come chiarito da Cass. n. 6767/2022: viene meno il ruolo, non il rapporto creditorio.
È irrilevante che l’attività dell’agente fosse già conclusa o che la riscossione fosse ancora pendente. Cass. n. 11972/2020 ha precisato che la nuova disciplina comprende tutti i ruoli consegnati e resi esecutivi entro il 31.12.1999, in mancanza di un’espressa distinzione normativa. Neppure l’ingiunzione già ottenuta consente di escluderne l’applicazione.
La questione di legittimità costituzionale è reputata manifestamente infondata, in coerenza con Cass. n. 26531/2020. Il riassetto generale della riscossione include senza irragionevoli differenziazioni anche gli enti previdenziali privatizzati e non realizza un’imprevedibile ingerenza nel contenzioso, né viola l’art. 6 CEDU attraverso l’art. 117 Cost.
È inammissibile anche la censura fondata sugli artt. 107 e 108 TFUE. Secondo Cass. n. 21031/2022, il discarico automatico non configura un aiuto di Stato: manca la dimostrazione di un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe conseguito in condizioni normali di mercato, mentre i carichi riguardano crediti risalenti e ormai inesigibili. Non occorre quindi la rimessione pregiudiziale prospettata dall’ente.
La Corte esclude infine che l’annullamento dei ruoli inferiori alla soglia determini l’ablazione del credito. Anche per tali importi resta possibile l’azione ordinaria, sicché la premessa del quarto motivo è errata. Il ricorso viene dichiarato inammissibile; le spese sono integralmente compensate per la complessità e il disagevole sviluppo della materia. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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