Scissione di azienda speciale e fondi non dedotti non sono fiscalmente rilevanti (Cass. civ. Sez. V n. 22805 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di scissione parziale di azienda speciale ex art. 115 d.lgs. n. 267/2000, il comma 6 non configura un’esenzione eccezionale di plusvalenze, ma rafforza la disciplina dell’art. 173 Tuir, che esclude il realizzo e la distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa. Ne consegue che non è possibile presumere la rilevanza fiscale delle poste di bilancio della beneficiaria in forza della mera natura dell’operazione: occorre valutare in concreto il trattamento fiscale riservato dalla società ai fondi in contestazione. Il fondo rischi da scissione, il fondo pensioni e il fondo contenzioso non sono fiscalmente rilevanti per petizione di principio, e la loro deducibilità a valle resta salva quando risultino costituiti come fondi tassati, con conseguente infondatezza della pretesa dell’erario volta a recuperarne l’importo.

Il Fatto

In data 27.12.2017 l’ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale della Campania notificò a un’azienda speciale del Comune di Napoli, operante nel servizio idrico, un avviso di accertamento per il recupero, in relazione all’anno d’imposta 2012, di una maggiore imposta Ires, oltre sanzioni e interessi. L’accertamento seguiva a un verbale di constatazione del 19.10.2017.

Il rilievo traeva origine da un’operazione straordinaria di scissione parziale dell’originaria azienda speciale ex d.lgs. n. 267 del 2000, dalla quale era stata costituita una società per azioni beneficiaria ai sensi dell’art. 115 del medesimo decreto. La perizia di stima aveva individuato un fondo rischi da scissione, poi girocontato a copertura di un fondo pensioni e di un fondo contenzioso. Ritenendo che l’accollo definitivo dei debiti della scissa avesse fatto venir meno i presupposti del fondo rischi, l’Agenzia delle Entrate ne aveva accertato la sopravvenienza, qualificando l’operazione come conferimento e recuperando a tassazione i fondi pensioni e contenzioso. La contribuente impugnò l’atto; C.T.P. e C.T.R. di Napoli accolsero le sue ragioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla contribuente con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia ha censurato la sentenza di appello per vizio di motivazione, ex art. 132 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la riserva da scissione e, con essa, il fondo rischi fossero poste fiscalmente rilevanti. Il motivo è infondato: la C.T.R. ha correttamente spiegato che il fondo pensioni e il fondo contenzioso erano fondi tassati, sui quali la contribuente aveva già pagato le imposte dovute, con la conseguenza che restava salva la possibilità di dedurne a valle i singoli utilizzi.

Con il secondo motivo l’Agenzia ha invocato la violazione degli artt. 88 e 109 Tuir e dell’art. 115 Tuel, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che questa disposizione configurerebbe un trattamento fiscale derogatorio rispetto agli artt. 170-176 Tuir. L’operazione sarebbe stata, nella sostanza, un conferimento e non una scissione parziale, come dimostrerebbe il successivo accollo dei debiti dell’azienda speciale.

Anche questo motivo è infondato. Il comma 6 dell’art. 115 Tuel, letto in combinato disposto con il successivo comma 7, non evidenzia che la scissione produca plusvalenze eccezionalmente esentate, ma rafforza quanto già prevede l’art. 173 Tuir, secondo cui la scissione di una società in altre di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento. La medesima disciplina è estesa dall’art. 174 Tuir alla fusione e alla scissione di enti diversi dalle società.

Ne deriva che, in caso di scissione, non si può nemmeno parlare di plusvalenze e le poste di bilancio della beneficiaria non possono essere considerate fiscalmente rilevanti in base a una petizione di principio; occorre valutare in concreto come siano state trattate fiscalmente. Nel caso di specie la contribuente ha dimostrato che i fondi in contestazione non erano stati dedotti dalla base imponibile, sicché la pretesa dell’erario non ha fondamento. I due motivi del ricorso incidentale, proposti in via condizionata, sono inammissibili per difetto di interesse, non essendo stato accolto il ricorso principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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