Azione di regolarizzazione delle luci contro il solo proprietario (Cass. civ. Sez. III n. 8133 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione diretta a ottenere la regolarizzazione o la chiusura di luci e vedute ha natura reale e il suo destinatario necessario è il proprietario dell’immobile servito dalle aperture prive dei requisiti di legge. Le luci e le vedute, anche quando si aprono sul muro perimetrale dell’edificio, non costituiscono beni comuni, sicché non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del condominio. Il principio dell’abuso del diritto non è invocabile quando la fondatezza della domanda attorea esclude di per sé la natura emulativa dell’iniziativa giudiziale. Il motivo di ricorso che censuri la sentenza di primo grado senza correlarsi alla ratio decidendi della pronuncia d’appello è inammissibile. Il ricorso incidentale notificato ma non depositato è improcedibile.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile conveniva davanti al Tribunale i proprietari del piano terra e del primo piano di un edificio vicino, chiedendo la regolarizzazione o la chiusura delle aperture realizzate sulla sua proprietà e il risarcimento dei danni. I convenuti eccepivano il difetto di legittimazione attiva e passiva, sostenendo che le luci insistessero su un muro condominiale e lamentando la mancata integrazione del contraddittorio verso il condominio, gli altri comproprietari, il Comune e la Soprintendenza, essendo l’edificio di interesse storico e artistico.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda e condannava i soli proprietari del piano terra a regolarizzare le luci secondo le modalità indicate dal consulente tecnico, oltre al risarcimento del danno; rigettava le domande verso il proprietario del primo piano e accoglieva la sua riconvenzionale per lite temeraria. La Corte d’appello, riuniti gli appelli, accoglieva quello dell’attrice, dichiarava cessata la materia del contendere verso il proprietario del primo piano, annullava la condanna per lite temeraria e rigettava l’appello dei coniugi. Questi ultimi ricorrono per cassazione con quattro motivi; il proprietario del primo piano notifica ricorso incidentale senza depositarlo.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale di aver violato il principio del contraddittorio, per non aver evocato in giudizio il condominio e gli altri comproprietari del muro perimetrale, ritenuti litisconsorti necessari. La Corte rigetta la censura, rilevando che il giudice di appello ha correttamente applicato il principio già enunciato da Cass. n. 7745/1999. In quella pronuncia si era affermato che la domanda di eliminazione delle vedute va proposta nei confronti del proprietario delle vedute stesse e non di tutti i condomini, perché l’azione ha natura reale.
La Corte chiarisce il passaggio argomentativo: il muro perimetrale è certamente un bene condominiale, ma le luci che vi si aprono no. Il ripristino a luci delle vedute non incide sul muro perimetrale, sicché le critiche fondate sul pregio architettonico dell’edificio restano infondate, oltre che inammissibili per novità. Il motivo è quindi rigettato, non avendo i ricorrenti colto il reale fondamento del decisum.
Sul secondo motivo, i ricorrenti denunciano l’abuso del diritto, sostenendo che la domanda attorea sarebbe stata proposta a scopo vendicativo. La Corte respinge la censura osservando che la Corte d’appello ha dichiarato assorbito il motivo sull’indole emulativa dell’azione, rilevando che la fondatezza della domanda bastava a escluderla. La censura non indica le ragioni per cui la sentenza impugnata sarebbe errata in diritto.
Sul terzo motivo, relativo agli artt. 901 e 902 cod. civ. e all’onere della prova, la Corte rileva plurime ragioni di inammissibilità: l’illustrazione attiene alla sentenza di primo grado e non si correla alla ratio decidendi della pronuncia d’appello, in violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., richiamando altresì il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017 e Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022.
Sul quarto motivo, concernente la liquidazione delle spese, la Corte rileva che la condanna del primo grado non era stata impugnata e che la censura è generica. In tema di d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo tabellare, non è soggetto a sindacato di legittimità; la motivazione è doverosa solo in caso di scostamento dai parametri. Quanto al ricorso incidentale, notificato ma non iscritto a ruolo e non depositato, la Corte lo dichiara improcedibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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