Oneri di custodia del veicolo sequestrato e obbligo dell’avente titolo alla restituzione (Cass. civ. Sez. II n. 14368 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere pubblicistico della funzione di custode e il connesso onere di anticipazione delle spese di conservazione a carico dello Stato vengono meno dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene all’avente diritto. Ricevuta tale comunicazione, il custode è tenuto ad attivarsi nei confronti dell’avente diritto che non abbia provveduto al tempestivo ritiro del bene, e il relativo credito soggiace alle norme del codice civile secondo i principi generali. Obbligato al pagamento degli oneri di custodia è il solo soggetto indicato nel provvedimento penale come avente titolo alla restituzione, anche se non proprietario, il quale, per contestare tale qualità, deve proporre opposizione al decreto di restituzione; in mancanza, il custode vanta azione solo nei suoi confronti. Gli oneri non possono essere liquidati secondo la previsione dell’art. 1, commi 318-321, della legge n. 311 del 2004, dichiarata incostituzionale.

Il Fatto

Una società esercente servizio di custodia conveniva in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere il pagamento delle indennità di custodia di un’autovettura sottoposta a sequestro penale, per il periodo 31.12.2000 – 31.12.2001, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. Il veicolo era stato oggetto di furto e il proprietario aveva incamerato l’indennizzo assicurativo; ritrovata l’auto, il Pubblico Ministero ne aveva ordinato il dissequestro disponendone la restituzione al proprietario nel novembre 2000.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che il sequestro penale non era stato convalidato. La Corte d’appello, in riforma, condannava il proprietario al pagamento di un importo forfettario liquidato ai sensi dell’art. 1, commi 318-321, della legge n. 311 del 2004, escludendo ogni onere a carico dell’assicuratrice. La società custode ricorreva per cassazione; il proprietario resisteva con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale la Corte rileva che la disposizione applicata dal giudice distrettuale riguarda le procedure di alienazione e rottamazione già avviate e non ancora concluse, ed era stata dichiarata incostituzionale: essa riconosceva ai custodi, con effetto retroattivo, compensi inferiori ai previgenti, penalizzando irragionevolmente il loro interesse per una riduzione incisiva e non prevedibile del compenso.

La Corte afferma poi che, decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene, il carattere pubblico della funzione del custode e l’onere di anticipazione delle spese a carico dello Stato vengono meno. Ricevuta la comunicazione, il custode deve attivarsi efficacemente verso l’avente diritto che non abbia ritirato tempestivamente il bene, e il credito che ne deriva è disciplinato dalle norme civilistiche secondo i principi generali.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte esclude anzitutto che la questione della carenza di titolarità passiva dell’assicuratrice fosse sottratta al riesame in appello: si trattava di una mera difesa, incidente sul fatto costitutivo della domanda, rilevabile d’ufficio.

Nel merito, il provvedimento di dissequestro era stato comunicato al proprietario quale avente titolo alla restituzione, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 271 del 1989. Obbligato al pagamento era dunque il solo soggetto indicato nel provvedimento penale come avente titolo alla restituzione, anche se non proprietario: chi intendeva contestare tale qualità doveva proporre opposizione al decreto di restituzione, e in mancanza il custode aveva azione solo nei suoi confronti.

L’assicuratrice, pur avendo facoltà di porre in vendita il bene e di trattenere il ricavato, non era destinataria del decreto del Pubblico Ministero, che individuava nel proprietario l’avente titolo. Non essendo stata proposta opposizione, questi doveva rispondere del pagamento; risultava irrilevante accertare se la clausola di polizza comportasse anche l’obbligo di versare le spese di custodia. Era il proprietario, e non l’assicuratrice, a essere in mora nel ritiro del bene.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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