Notifica alla scissa e solidarietà delle beneficiarie nella scissione (Cass. civ. Sez. V n. 24037 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione è solidale e illimitata in capo a tutte le società partecipanti, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. La tempestiva notifica dell’atto impositivo a una società beneficiaria, coobbligata solidale, produce l’effetto conservativo del potere di accertamento anche nei confronti della società scissa non raggiunta da valida notifica. L’art. 1310 cod. civ. opera in materia impositiva quale fondamento dell’estensione degli effetti favorevoli al creditore, impedendo la decadenza dell’amministrazione finanziaria verso i condebitori.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per maggiori imposte Iva e II.DD. relative all’anno 2011. La società era stata cancellata dal registro delle imprese e, mediante scissione parziale proporzionale, erano nate due società beneficiarie. L’atto impositivo veniva notificato all’ultimo amministratore, sebbene questi fosse decaduto con la nomina di un liquidatore.

La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependo l’inesistenza della notifica e la decadenza dell’amministrazione dal potere accertativo. Il giudice provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo che la costituzione del liquidatore non potesse sanare il vizio, essendo ormai decorso il termine di decadenza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava il difetto di ius postulandi del difensore per la morte del liquidatore, è infondato. Il mandato alle liti, riferendosi al “giudizio” con ogni più ampio potere, non era limitato al solo primo grado. Trova applicazione il principio di ultrattività del mandato, operante persino in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 15295 del 2014 e n. 23141 del 2014.

Il secondo motivo, relativo alla necessità di notificare l’accertamento presso il domicilio degli ex soci, è inammissibile per difetto di interesse, difettando di decisorietà la considerazione del giudice d’appello. La Corte rileva peraltro che la stessa Agenzia aveva erroneamente sostenuto la correttezza della notifica all’ultima amministratrice, laddove l’atto avrebbe dovuto essere notificato al liquidatore.

Il terzo motivo è fondato. La responsabilità solidale per i debiti fiscali anteriori alla scissione, prevista dall’art. 173, comma 13, t.u.i.r., è illimitata e prescinde dalle quote di patrimonio assegnate, come affermato dalla Corte costituzionale n. 90 del 2018. In materia impositiva la solidarietà riprende vigore secondo la regola di integralità e pariteticità degli artt. 1292 e 2740 cod. civ.: per i debiti fiscali della scissa rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione.

L’art. 1310 cod. civ. trova in materia impositiva ulteriori ambiti applicativi. L’avviso di accertamento validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega tutti i suoi effetti nei loro confronti; verso gli altri, pur inidoneo a pregiudicare le loro posizioni soggettive, determina l’effetto conservativo di impedire la decadenza dell’amministrazione, che può procedere alla rinnovazione della notifica anche dopo lo spirare del termine. La Corte richiama sul punto Cass. n. 13248 del 2017, n. 2545 del 2018, n. 24582 del 2022 e n. 27713 del 2022.

La disciplina nazionale è confermata dai parametri unionali: la sesta direttiva 82/891/CEE e la pronuncia della CGUE del 29 luglio 2024 in causa C-713/22 sanciscono l’ampiezza del principio di solidarietà delle società beneficiarie. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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