Cessazione materia contendere e sopravvenuta carenza interesse nel ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4972 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa. Qualora in costanza di giudizio tale interesse venga meno, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza con cui la parte ricorrente rappresenta di aver raggiunto e adempiuto un accordo conciliativo con l’erario, insistendo per la definizione del giudizio, documenta il venir meno dell’interesse alla decisione, a prescindere dal contenuto dell’accordo, dal suo effettivo adempimento e dalla sua qualificazione giuridica. Tale sopravvenienza, rispetto alla quale la parte controricorrente non prende posizione, giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un’associazione culturale un avviso di accertamento con cui, per l’anno 2009, recuperava maggiori importi a titolo di Ires, Irap e Iva. Il legale rappresentante dell’ente, in proprio e in nome dell’associazione, impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso; l’appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale. Proposto ricorso per cassazione con sei motivi, nelle more i ricorrenti depositavano un’istanza di estinzione rappresentando di aver perfezionato e adempiuto un accordo conciliativo con l’Ufficio, esteso a una pluralità di contenziosi pendenti, e insistendo per la cessazione della materia del contendere. Il P.G., con nota scritta, concludeva per l’estinzione del processo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra cessazione della materia del contendere ed estinzione del processo. La prima presuppone che le parti si siano reciprocamente date atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo al giudice conclusioni conformi in tal senso.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, al di là del contenuto dell’accordo conciliativo, del suo effettivo adempimento e della sua stessa qualificazione giuridica, l’istanza depositata documenta senz’altro la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla parte ricorrente. L’impugnazione va pertanto dichiarata inammissibile.

Il principio è enunciato con chiarezza: l’interesse alla decisione della causa deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla pronuncia. Qualora esso venga meno in costanza di giudizio, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Quanto alle spese, la Corte rileva che la parte controricorrente non ha preso posizione sull’accordo conciliativo e sull’istanza di estinzione. Tale circostanza, unitamente all’esito della controversia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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