Scissione parziale e responsabilità illimitata per i debiti fiscali della scissa (Cass. civ. Sez. V n. 19459 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione. Tale responsabilità, confermata per le somme dovute a seguito di violazioni tributarie dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, si estende indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnate e prescinde dai limiti propri delle obbligazioni civili, posti dagli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, cod. civ.. Il differente trattamento riservato all’Erario rispetto agli altri creditori non è costituzionalmente illegittimo, rispondendo all’esigenza di un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e a criteri di adeguatezza e proporzionalità. Sul piano processuale, l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e va fatta valere esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non già come vizio di motivazione.

Il Fatto

Una società beneficiaria di scissione parziale impugna una cartella di pagamento emessa per il recupero, mediante controllo automatico, di un debito tributario riferibile alla società scissa relativo a un periodo d’imposta anteriore all’operazione. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale, riuniti i procedimenti, lo rigetta ritenendo che l’operazione configuri una sottrazione fraudolenta del patrimonio alla riscossione e superi il limite di solidarietà dell’art. 2506-quater cod. civ..

La società propone ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, l’errata disapplicazione dell’art. 2506-quater cod. civ. e la nullità della sentenza per assenza di motivazione e dispositivo su alcuni dei giudizi riuniti. L’Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione resistono con controricorsi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate. La notifica, dapprima eseguita presso un indirizzo errato, era stata ripresa oltre i termini: difetta la circostanza non imputabile al notificante, non essendo tale il mero errore di lettura, e non è rispettato il limite temporale per riattivare il procedimento notificatorio, pari alla metà dei termini dell’art. 325 cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 14594 del 2016.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile e infondato. La censura di motivazione insufficiente ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è espunta dal sistema dopo la riforma dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, e nel caso non è prospettata la motivazione apparente richiesta dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La Corte ribadisce inoltre che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e deve essere dedotta ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non come violazione di legge o vizio di motivazione.

Nel merito, il motivo è infondato. La società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della scissa anteriori all’operazione e può essere richiesta del pagamento senza ulteriori avvisi, non essendo pregiudicato il suo diritto di difesa, potendo contestare la pretesa in sede di opposizione alla cartella (Cass. n. 10103 del 2023).

Il cuore del decisum è la distinzione tra responsabilità tributaria e civile nelle operazioni di scissione. La Corte richiama l’art. 173, comma 13, d.P.R. n. 917 del 1986 e l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997: per i debiti fiscali anteriori rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnate. Diversamente, la responsabilità per le obbligazioni civili resta soggetta ai limiti degli artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, cod. civ. Il principio è confortato dalla sentenza n. 90 del 2018 della Corte costituzionale, che ha escluso l’illegittimità del trattamento differenziato, e da Cass. n. 10103 del 2023 e Cass. n. 3233 del 2021.

Il secondo motivo, che censura il richiamo a una pronuncia penale inconferente, è inammissibile perché non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. Il quarto motivo è infondato: il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione rileva solo quando il provvedimento non consente di individuare il concreto comando giudiziale, mentre nella specie la sentenza ha deciso su tutti i procedimenti riuniti, espressamente richiamati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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