Interruzione automatica del processo per morte del procuratore dopo la notifica dell’impugnazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13692 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La morte del procuratore domiciliatario, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio e al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenuta dopo la notificazione ma prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e per l’impugnazione incidentale, determina l’interruzione automatica del processo. L’evento interruttivo opera ope legis, a garanzia delle esigenze difensive della parte, senza necessità di dichiarazione o di notificazione, essendo venuto meno il dovere di informazione che gravava sul procuratore. Ne consegue la preclusione di ogni ulteriore attività processuale e la nullità degli atti successivi e della sentenza di appello, deducibile per la prima volta in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
Il Fatto
Dopo la morte del proprio procuratore domiciliatario, la ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le sue domande di inquadramento in area superiore e di corresponsione del relativo trattamento economico.
La ricorrente aveva originariamente proposto le domande davanti al giudice del lavoro, rimanendone soccombente. L’appello dell’ente previdenziale era stato accolto con sentenza pubblicata nel novembre 2018, pronunciata in contumacia dell’appellata. Contro tale decisione la lavoratrice ricorre per cassazione, deducendo la nullità del procedimento e della sentenza di appello per vizi della notifica e per la mancata interruzione del giudizio a seguito della morte del difensore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la ricorrente deduce la nullità del procedimento per vizi della notifica dell’atto di appello, sostenendo che il decesso del proprio procuratore aveva reso inefficace l’elezione di domicilio e che, pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita alla parte personalmente ai sensi dell’art. 330 c.p.c..
La Corte respinge tale motivo. La notifica dell’atto di appello era avvenuta quando il procuratore della ricorrente nel giudizio di primo grado non era ancora deceduto. Risulta quindi inapplicabile l’orientamento secondo cui la morte del procuratore domiciliatario produce l’inefficacia dell’elezione di domicilio e impone la notificazione alla parte, perché tale principio opera solo quando il decesso intervenga prima della notifica. Parimenti inammissibili sono le deduzioni sull’incerta identificazione del soggetto ricevente, poiché l’avviso di ricevimento attestava la consegna a persona addetta alla ricezione delle notificazioni, con attestazione assistita da pubblica fede sino a querela di falso.
Il secondo motivo è invece fondato. Dagli atti emerge che la discussione in appello era inizialmente fissata per il 23 marzo 2016, con termine per la costituzione dell’appellata scaduto l’11 marzo 2016. La Corte d’appello differì poi l’udienza al 14 giugno 2017. Secondo il principio più volte affermato, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, per verificare il rispetto dei termini fissati dagli artt. 416 e 436 c.p.c., si deve aver riguardo non all’udienza originariamente stabilita, ma a quella fissata in dipendenza del rinvio d’ufficio e effettivamente tenuta. Per effetto del differimento, il termine per la costituzione dell’appellata era da ritenere posticipato al 1° giugno 2017.
Ne consegue che il decesso del procuratore intervenne quando il nuovo termine per la costituzione in appello non era ancora scaduto. Trova allora applicazione il costante orientamento secondo cui, in tale ipotesi, si verifica l’interruzione del processo, poiché dopo il decesso non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione gravante sul procuratore, dovere che non cessa con la notificazione dell’atto di impugnazione.
L’evento interruttivo opera in modo automatico, perché stabilito dalla legge a garanzia delle esigenze difensive della parte. Non rileva che il decesso fosse o potesse essere conosciuto dalle altre parti o dal giudice, né è necessaria la dichiarazione o la notificazione dell’evento. Il sopravvenire dell’evento interruttivo, in assenza di rituale riassunzione, ha determinato la preclusione di ogni ulteriore attività processuale: il compimento degli atti successivi e della sentenza di appello ne è causa di nullità, deducibile per la prima volta in cassazione.
La Corte accoglie dunque il secondo motivo e respinge il primo, disponendo la cassazione della decisione impugnata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo.
Nota della Redazione
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