Impugnazione nelle forme del rito adottato dal giudice che ha deciso (Cass. civ. Sez. I n. 5395 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere proposto in coerenza con la qualificazione formale dell’azione operata dal giudice che ha emesso la decisione, indipendentemente dalla correttezza di tale qualificazione. Il principio trova fondamento nella combinata rilevanza dei principi di apparenza e di affidamento, che impongono di identificare il rimedio in base al rito in concreto adottato. Ne deriva che l’appello è ammissibile quando il tribunale abbia qualificato l’opposizione come opposizione all’esecuzione, ancorché il ricorrente la reputi opposizione agli atti esecutivi. In tema di mutuo di scopo, la determinazione del tasso extralegale non richiede l’indicazione in cifre, potendo la forma scritta essere soddisfatta mediante richiamo a criteri ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla determinazione del saggio.
Il Fatto
Una banca promosse esecuzione immobiliare contro un imprenditore agricolo per la morosità su alcune rate di un mutuo agrario. All’esito della vendita si tenne dinanzi al giudice dell’esecuzione l’udienza di approvazione del piano di riparto. L’esecutato propose opposizione, deducendo la nullità delle clausole relative al tasso d’interesse, perché non pattuite all’atto della sottoscrizione del contratto, qualificato come mutuo di scopo.
Il tribunale accolse l’opposizione, qualificandola come opposizione all’esecuzione, e ordinò alla banca la restituzione dell’eccedenza. La banca impugnò e la corte d’appello, decidendo ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., accolse il gravame e respinse l’opposizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello. Il motivo è manifestamente infondato: affermare la correttezza della qualificazione dell’opposizione come opposizione all’esecuzione implica la pronuncia sulla ritualità dell’impugnazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato la qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che la sentenza sarebbe stata impugnabile solo con ricorso per cassazione. Il motivo è inammissibile: la corte territoriale ha recepito la qualificazione del tribunale e l’impugnazione deve essere proposta nelle forme previste per la domanda così come qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione.
La Corte ha riconsiderato il tradizionale riferimento alla riserva del giudice del merito nell’interpretazione della domanda, ritenuto ormai inattuale. La ragione condivisibile dell’insegnamento è piuttosto il legame con i principi di apparenza e di affidamento: l’identificazione del mezzo di impugnazione va operata con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte accolto l’appello su un argomento non devoluto. Il motivo è manifestamente infondato: l’appello è mezzo rescissorio e l’ambito della devoluzione comprende il riesame integrale della questione mista, di fatto e di diritto.
Con il quarto motivo il ricorrente ha censurato l’applicazione dell’art. 117 del T.u.b., assumendo che il tasso avrebbe dovuto essere pattuito all’atto della sottoscrizione. Il motivo è inammissibile: la corte d’appello ha accertato che il contratto rinviava espressamente all’atto di erogazione, integrando la forma scritta richiesta. La questione involge l’interpretazione del contratto ed è un accertamento di fatto, censurabile solo per violazione delle regole di ermeneutica o per vizio di motivazione, non dedotto. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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