Scissione societaria e bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 28131 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la scissione societaria, attuata mediante conferimento delle attività produttive economicamente più rilevanti a una società di nuova costituzione, quando l’operazione — in sé astrattamente lecita — si riveli, sulla base di una valutazione in concreto della effettiva situazione debitoria della società scissa, volutamente depauperatoria del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori. La liceità dello strumento civilistico non esclude il danno o il pericolo per le ragioni creditorie, poiché le tutele previste dagli artt. 2506 e ss. cod. civ. non sono di per sé idonee a neutralizzarli. Sul piano soggettivo, il dolo generico richiede la sola consapevole volontà di conferire al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte, non anche la volontà di cagionare il fallimento o la consapevolezza dello stato di insolvenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 05.04.2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata il 03.02.2022 nei confronti della ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Le si contesta, al capo A), la distrazione di somme prelevate dal conto corrente societario con bonifici bancari per scopi non riconducibili all’oggetto sociale; al capo B), la distrazione realizzata mediante una scissione parziale non proporzionale. La ricorrente è stata amministratore unico della società fallita fino al 06.10.2010 e, in seguito, socia.

Avverso la sentenza di appello la condannata propone ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sul capo B). Si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 2506, 2506-bis e 2501-ter cod. civ., oltre a vizi motivazionali e alla mancata assunzione di una prova testimoniale decisiva. Si sostiene che al momento della presentazione del progetto di scissione la ricorrente non rivestiva più la carica di amministratore unico e che le norme civilistiche non impongono l’indicazione analitica delle immobilizzazioni e dei debiti oggetto di scissione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso infondato. Il motivo è reiterativo di censure già dedotte in appello e decise con motivazione non illogica. La Suprema Corte ribadisce che l’illogicità della motivazione, quale vizio denunciabile, deve risultare percepibile ictu oculi, restando estranei al sindacato di legittimità le minime incongruenze. Nel caso di doppia conforme, le motivazioni dei due gradi di merito si integrano a vicenda e costituiscono una sola entità; il travisamento della prova, in tale ipotesi, deve riferirsi a una circostanza decisiva mai introdotta nella motivazione di primo grado.

Sul motivo relativo alla mancata assunzione del teste, la Corte riqualifica la doglianza come richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. La valutazione di decidibilità allo stato degli atti è giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale aveva chiarito l’irrilevanza della rinnovazione, sia per l’assenza di documenti prodotti a corredo del gravame, sia perché la testimonianza era volta a provare una circostanza non suscettibile di prova testimoniale. Il motivo è comunque generico, poiché non illustra la decisività di quella deposizione.

Nel merito del capo B), la Corte ricorda il principio più volte affermato: integra la distrazione la scissione attuata mediante conferimento delle attività economicamente più rilevanti, qualora l’operazione, in concreto, si riveli depauperatoria e pregiudizievole per i creditori. Richiama Sez. 5 n. 29187 del 27.05.2021, Sez. 5 n. 27930 del 01.07.2020 e Sez. 5 n. 20370 del 10.04.2015. La bancarotta fraudolenta non consiste soltanto nella dismissione di beni senza corrispettivo, ma anche in comportamenti che, pur corrispondenti a facoltà legittime, rechino consapevolmente danno all’impresa.

La Corte svolge una riflessione più ampia: se in condizioni ordinarie le operazioni di riorganizzazione societaria possono essere realizzate in autonomia, spettando ai creditori la facoltà di opposizione, tale possibilità subisce rilevanti condizionamenti nelle situazioni di crisi o insolvenza. Anche in tali situazioni il patrimonio dell’imprenditore resta la garanzia generica dei crediti e va assicurato il paritario concorso dei creditori. Nella specie, la scissione ha trasferito alla società di nuova costituzione le attività, senza trasferire i debiti, rimasti integralmente a carico della scissa. La beneficiaria non era gravata da alcun debito della scissa e la sua responsabilità è rimasta sussidiaria, ai sensi dell’art. 2506-quater cod. civ. I creditori hanno così subito un mutamento peggiorativo della propria posizione.

La Corte conferma la responsabilità concorsuale della ricorrente, che, socia e già amministratore unico, era a conoscenza delle condizioni critiche della compagine e partecipò quale contraente al contratto di scissione. Ribadisce, infine, che qualunque negozio dispositivo o operazione societaria può assumere valenza distrattiva, richiamando Sez. Un. n. 22474 del 31.03.2016 e Sez. 5 n. 38396 del 23.06.2017. Il dolo generico è sufficiente, non richiedendosi la volontà di cagionare il fallimento né lo scopo di recare pregiudizio. Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *