Il quadro indiziario dimostra occultamento contabile e dolo (Cass. pen. Sez. 3 n. 16281 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La materiale esistenza delle scritture contabili occulte, elemento costitutivo del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, non deve essere provata mediante prova diretta, ma può essere logicamente desunta da un quadro indiziario complessivo, quale la restituzione dei documenti al contribuente da parte del depositario, la messa a disposizione dei dati contabili presenti sui server dello stesso e l’esistenza di rapporti commerciali emersi da banche dati ufficiali. Il dolo specifico del reato tributario è integrato dall’intenzione di evadere le imposte e può essere desunto da condotte oggettive, quali la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e la mancata esibizione delle scritture contabili. La violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti in attività ispettive, essendo necessario che tale sanzione sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito. In tema di attenuanti generiche, il diniego può fondarsi su motivazione che valorizzi la personalità dell’imputato e la parzialità della cooperazione processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Agrigento condannava l’imputato, legale rappresentante di una società di costruzioni, per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000, per aver occultato le scritture contabili della società al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto relative al periodo d’imposta 2011-2015. La Corte di appello di Palermo confermava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando le censure difensive relative all’inutilizzabilità degli esiti dell’attività ispettiva, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione del profitto confiscabile. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando distintamente i quattro motivi di impugnazione.
In primo luogo, la censura relativa alla violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è stata dichiarata generica. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione di tale disposizione non determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti in attività ispettive, essendo necessario che l’inutilizzabilità o la nullità sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito. Ha inoltre valorizzato il momento in cui l’attività ispettiva assume rilevanza penale, dovendo le garanzie del codice di procedura penale operare solo quando il fatto emerga in tutti i suoi elementi costitutivi, anche se non ancora ascrivibile a persona determinata. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva indicato quali specifici atti fossero affetti da nullità o inutilizzabilità.
Quanto all’esistenza materiale delle scritture contabili, la Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano fondato il loro convincimento su molteplici elementi: la ricevuta di restituzione della documentazione da parte del depositario, la messa a disposizione dei dati contabili conservati nei server, l’esistenza di rapporti commerciali emersi dall’Anagrafe tributaria e dallo spesometro. La sistematica scomparsa di ogni dato concernente la tracciabilità contabile, unita alla mancata denuncia formale dello smarrimento, è stata ritenuta logicamente indicativa della sottrazione volontaria dei documenti.
Con riferimento al dolo specifico, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui esso è integrato dall’intenzione di evadere le imposte, essendo irrilevanti l’interesse o il movente che abbiano spinto l’agente a commettere il reato. Nel caso di specie, il dolo è stato desunto dal complessivo comportamento dell’imputato, caratterizzato dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per il periodo di imposta considerato e dalla mancata esibizione della documentazione contabile.
Il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti è oggetto di un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità. La motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla parzialità e strumentalità della cooperazione processuale e sulla negativa personalità dell’imputato, già gravato da precedenti specifici, è stata ritenuta congrua. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le doglianze relative all’entità della pena, non essendo state formulate in appello.
Da ultimo, la doglianza relativa alla quantificazione del profitto confiscabile è stata rigettata. La Corte ha ritenuto che le stime operate dalla Guardia di Finanza fossero validamente ancorate a riscontri contabili documentali obiettivi, costituiti dalle fatture rinvenute presso i soggetti con cui la società aveva intrattenuto rapporti commerciali, emersi dalla consultazione dello spesometro integrato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.