Inammissibile il ricorso che ripropone censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 2876 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio della motivazione, si risolva in una censura di merito. A fronte di una decisione sorretta da motivazione congrua e immune da illogicità, il ricorrente non può limitarsi a opporre la propria diversa ricostruzione dei fatti, ma deve rappresentare e dimostrare l’esistenza di un’evidenza, infedelmente rappresentata dal giudicante, di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara del 28 novembre 2022 con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.300 di ammenda per il reato di cui agli art. 186, co. 7, e 187, co. 8, C.d.S..

L’imputato ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità, contestando in particolare l’attribuzione allo stesso del ruolo di conducente dell’autovettura.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione, con motivazione congrua, immune da illogicità e contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, richiamando sul punto Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella e Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia.

Il passaggio argomentativo centrale concerne la natura delle doglianze. I rilievi e le deduzioni del ricorrente, sebbene prospettati come violazioni di legge o vizi della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito. A fronte della ricostruzione e valutazione delle emergenze investigative operata dal giudice a quo, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza, infedelmente rappresentata dal giudicante, di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa.

Tale evidenza dovrebbe essere idonea a disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati. Il ricorrente, al contrario, oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento, come chiarito richiamando Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli e Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino.

Quanto al merito della ricostruzione, la Corte evidenzia come la Corte di appello abbia valorizzato il fatto che i carabinieri, giunti sul posto per il sinistro stradale, avevano riscontrato l’assenza di altri soggetti a bordo del veicolo uscito fuori strada e intestato all’odierno ricorrente. Il verbale di dimissioni redatto dal medico del pronto soccorso confermava che l’imputato era stato condotto in ospedale mediante ambulanza dopo l’incidente, e lo stesso imputato aveva sottoscritto il verbale di contestazione nel quale era stata ricostruita la dinamica del sinistro.

Da ciò discende la dichiarazione di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinata in 3.000,00 euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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