Scissione societaria: responsabilità solidale ex art. 2506-quater per debiti della scissa (Cass. civ. n. 32551/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scissione, delle obbligazioni gravanti sulle poste patrimoniali interessate risponde il soggetto cui esse sono state attribuite. Ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ., per l’eventualità che le obbligazioni non siano state adempiute dall’attributario, alla responsabilità di quest’ultimo si affianca in via solidale la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, sia che i beni oggetto delle predette obbligazioni siano rimasti nel patrimonio della scissa, sia che siano confluiti nei soggetti di nuova istituzione. Le società beneficiarie rispondono dell’obbligazione originaria solo nei limiti del patrimonio netto assegnato, mentre integralmente responsabile rimane la società originaria. L’invocazione del regime di responsabilità solidale prescinde dall’aver proposto opposizione alla scissione.
Il Fatto
Una società (s.r.l.) aveva sottoscritto un contratto preliminare di vendita. Successivamente, la società si era scissa parzialmente, dando vita a due nuove società (s.r.l. e s.r.l.), e il credito derivante dal preliminare era rimasto nel patrimonio della società scissa (poi divenuta s.r.l.), mentre l’immobile oggetto del preliminare era stato trasferito a una delle società beneficiarie. Il promissario acquirente aveva agito in primo grado solo contro la società scissa, ottenendo sentenza di rigetto.
In appello, il promissario acquirente aveva evocato in giudizio anche le due società beneficiarie della scissione, chiedendo la condanna di tutte in solido ex art. 2506-quater cod. civ. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1066/2021, aveva dichiarato inammissibili le domande proposte contro le società beneficiarie, ritenendo che dell’obbligazione dovesse rispondere solo la società scissa (cui il debito era rimasto) e che l’evocazione in appello delle beneficiarie costituisse una domanda nuova, non ammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. Il promissario acquirente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che l’art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. prevede che dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico rispondano solidalmente tutte le società partecipanti all’operazione di scissione. La Corte interpreta la norma distinguendo due ipotesi: l’obbligazione passiva può essere “assegnata” alla beneficiaria per effetto del progetto di scissione, oppure può essere “rimasta” nel patrimonio della scissa. In entrambi i casi, opera il regime di solidarietà: se la società che ha in carico il debito (attributaria o scissa) non adempie, tutte le altre società partecipanti alla scissione rispondono in solido, nei limiti del patrimonio netto loro assegnato.
La Corte precisa che la responsabilità solidale delle beneficiarie è parziale e sussidiaria (beneficium ordinis), operando nei limiti della quota di patrimonio netto ricevuta. La società scissa rimane invece integralmente responsabile. La Corte chiarisce inoltre che l’esercizio dell’azione fondata sulla solidarietà ex art. 2506-quater, terzo comma, cod. civ. è del tutto svincolato dall’eventuale proposizione dell’opposizione alla scissione: le due forme di tutela sono cumulabili o alternative, e nessuna preclusione o pregiudizialità è prevista dalla legge.
La Corte censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che del debito dovesse rispondere solo la società scissa, ignorando la responsabilità solidale delle beneficiarie. La Corte osserva che tale ragionamento sarebbe corretto solo se il creditore agisse in sequela su un bene infungibile (es. ipoteca su un immobile assegnato), ma non quando, come nel caso di specie, il creditore fa valere un diritto di credito pecuniario fungibile, invocando la solidarietà ex art. 2506-quater, terzo comma. La Corte ritiene erronea anche l’affermazione che l’evocazione in appello delle beneficiarie costituisca una “domanda nuova”: la responsabilità solidale, presupponendo l’inadempimento della società cui il debito è stato attribuito, dà luogo a un litisconsorzio necessario per inscindibilità di cause, con conseguente estensione del contraddittorio anche in appello ex art. 331 cod. proc. civ.
Implicazioni Pratiche
- Responsabilità solidale e limiti: L’avvocato del creditore di una società scissa può agire, ai sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, c.c., contro tutte le società partecipanti alla scissione (scissa e beneficiarie), sia che il debito sia stato assegnato a una beneficiaria, sia che sia rimasto nella scissa. Le beneficiarie rispondono, tuttavia, solo nei limiti del patrimonio netto loro assegnato (onere della prova a loro carico, quale fatto impeditivo).
- Nessuna pregiudizialità: Non è necessario aver proposto opposizione alla scissione ex art. 2503 c.c. per poter invocare la solidarietà ex art. 2506-quater, terzo comma. L’azione di responsabilità solidale è autonoma e può essere esercitata anche se il creditore non si è opposto al progetto di scissione.
- Estensione del contraddittorio in appello: L’evocazione in giudizio delle società beneficiarie della scissione, anche per la prima volta in appello, non costituisce “domanda nuova” inammissibile, ma legittima estensione del contraddittorio in un’ipotesi di litisconsorzio necessario per inscindibilità di cause (ex art. 331 c.p.c.). Il giudice di appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio, e non dichiarare l’inammissibilità della domanda, se la scissione è intervenuta durante il giudizio di primo grado.
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